Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma lamentando: (1) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per aver la Corte generalizzato le posizioni dei singoli imputati senza distinguere le rispettive condotte e il conseguente trattamento sanzionatorio (Rossi sarebbe l'unico ad aver occupato l'immobile gravato da uso civico; Fasolo avrebbe solo intestato un contatore elettrico); (2) illegittimità della conferma della confisca nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in assenza di una sentenza di condanna o di un accertamento sul dolo o colpa degli imputati tale da giustificare la misura ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinché venga colmata la carenza motivazionale relativa alla sussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del fatto rilevante ai fini della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La Corte di legittimità ha richiamato il principio consolidato secondo cui la confisca può essere disposta anche se il reato si è estinto per prescrizione, ma solo quando la responsabilità (fatto e elemento soggettivo) sia già stata adeguatamente accertata in un giudizio che abbia garantito pieno contraddittorio. In mancanza di adeguata motivazione sulla responsabilità, la conferma della confisca va annullata e rimessa a nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81, art. 110, art. 132, art. 133
Art. 81 e 110 richiamati in relazione alla configurazione del reato; artt. 132 e 133 invocati dai ricorrenti in tema di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e necessità di distinguere le posizioni dei singoli imputati nella motivazione
art. 30; art. 44, comma 1, lett. c); art. 44, comma 2
Norme del Testo Unico edilizia: art. 44 disciplina le misure ablative (confisca) per opere abusive; la giurisprudenza consente la confisca ex comma 2 anche se il reato si è estinto per prescrizione, a condizione che fatto ed elemento soggettivo siano già stati accertati con pieno contraddittorio
Previsione procedurale sulla trattazione in Cassazione dell'impugnazione 'agli effetti della confisca' e sulla necessità che la Corte d'appello motivi specificamente sulla sussistenza degli elementi richiesti per la confisca
Norma richiamata in relazione alla partecipazione e alle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di legittimità
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 può essere confermata anche se il reato è estinto per prescrizione solo se nelle fasi precedenti del giudizio siano stati accertati, con pieno contraddittorio, sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi della fattispecie.
- Quando la Corte conferma la prescrizione ma mantiene misure ablative, è obbligata a motivare in modo specifico e distinto sulla responsabilità (incluso l'elemento soggettivo) degli imputati; l'assenza di tale motivazione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
- Le corti devono distinguere le posizioni individuali dei coimputati e adeguare la motivazione e il trattamento sanzionatorio a ciascuna condotta, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.; la generalizzazione delle posizioni può essere censurata in cassazione.
- In assenza di una pronuncia di condanna definitiva o di un accertamento probatorio che abbia già valutato il dolo/colpa con pieno contraddittorio, la mera estinzione del reato per prescrizione non è sufficiente a giustificare automaticamente la confisca degli immobili.
- Se la motivazione sulla sussistenza degli elementi per la confisca è carente, il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio affinché la Corte d'appello, anche con diversa composizione, approfondisca e fondi adeguatamente la decisione sulle allegazioni e sulle prove relative alla responsabilità.
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