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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 380/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 10-ter D.lgs. 74/2000 ma ha confermato la confisca diretta di somme (356.350,00 euro) depositate su conti correnti dell'imputato e della società Altom S.r.l., revocando invece la confisca per equivalente. Il ricorrente denuncia violazione di norme costituzionali e di legge (art. 25, co. 3 Cost.; artt. 157, 240 co.1 c.p.; art. 578-bis c.p.p.; art. 10-ter e art. 12-bis D.lgs. 74/2000 nonché richiamo all'art. 322-ter c.p.), sostenendo che la confisca disposta sarebbe di natura "facoltativa" ex art. 240 co.1 c.p. e dunque non potesse essere mantenuta senza una condanna definitiva, per cui la statuizione sulla confisca diretta dovrebbe essere annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza della Corte d'appello nel revocare la confisca per equivalente e nel mantenere la confisca diretta. La Corte ha richiamato la distinzione tra confisca diretta (ricondotta alle misure di sicurezza patrimoniali ex artt. 200 ss. c.p., non soggetta al principio di irretroattività come sanzione penale) e confisca per equivalente (di natura sanzionatoria), ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.lgs. 74/2000 ma ha osservato il limite di retroattività: la possibilità di mantenere la confisca per equivalente non è consentita per fatti anteriori all'entrata in vigore di art. 578-bis quando la disposizione ha natura afflittiva. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 25, co. 3

    Richiamato dal ricorrente in tema di divieto di retroattività in malam partem delle norme penali; la Corte ricorda il principio di irretroattività a fondamento della valutazione dell'applicabilità di norme intervenute successivamente ai fatti.

  • Codice penale, art. 240, co. 1

    Riferimento alla distinzione tra confisca facoltativa (art. 240 co.1) e confisca obbligatoria; il ricorrente sostiene che la confisca fosse facoltativa e quindi non applicabile senza condanna definitiva, tesi non accolta dalla Corte nel caso di confisca diretta tributaria.

  • Codice penale, art. 322-ter

    Norma richiamata come antecedente disciplina della confisca nei reati tributari; la Corte osserva che la normativa tributaria è stata già ricondotta alla disciplina del 322-ter e che vi è continuità con l'art. 12-bis introdotto successivamente.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Norma sostanziale che disciplina il reato tributario contestato; richiamata quale fattispecie di reato originaria rispetto al procedimento.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Introduce la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato tributario (confisca diretta) e, se non possibile, la confisca per equivalente; la Corte ritiene l'art. 12-bis funzionalmente omogeneo alla previgente disciplina (322-ter) e riconosce la natura di misura di sicurezza patrimoniale per la confisca diretta.

  • Codice di procedura penale, art. 578-bis

    "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    La Procura generale e la Corte richiamano questa norma come disciplina procedurale che consente al giudice di appello o di legittimità di decidere sull'impugnazione "ai soli effetti della confisca" quando sia stata ordinata la confisca in casi particolari o da altre norme; tuttavia la Corte richiama il principio che, se la norma è di natura afflittiva, la sua applicazione ai fatti anteriori è preclusa per divieto di retroattività (Sezioni Unite: non applicabile retroattivamente alla confisca per equivalente per fatti anteriori all'entrata in vigore).

  • Codice penale, art. 200 e ss.

    Riferimento alla disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali: la confisca diretta nei reati tributari viene ricondotta a tale categoria, con conseguente diversa disciplina rispetto alle sanzioni penali (non soggetta al principio di retroattività della sanzione penale).

  • Codice di procedura penale, art. 619

    Richiamato per la correttezza formale della motivazione della Corte d'appello e per il controllo di diritto operato dalla Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata quale base per la condanna alle spese e per l'onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Codice penale procedura, artt. 444 c.p.p. (richiamo)

    Citato in relazione all'applicazione dell'art. 12-bis anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (negoziazione).

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Rilevante per la riforma del sistema penale-tributario che ha introdotto l'art. 12-bis e per la valutazione della continuità normativa rispetto al previgente art. 322-ter.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, co. 143

    Richiama il rinvio all'art. 322-ter cod. pen. per i reati tributari; la Corte utilizza questo riferimento per evidenziare la continuità normativa e l'applicazione delle disposizioni di confisca ai reati tributari.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra confisca diretta (profitto/ prezzo) e confisca per equivalente: la prima, nelle fattispecie tributarie, tende ad essere considerata misura di sicurezza patrimoniale; la seconda ha natura sanzionatoria.
  • Verificare la data dei fatti rispetto all'entrata in vigore delle norme procedurali o sostanziali (es. art. 578-bis c.p.p. o modifiche che introducono confisca obbligatoria): le norme di natura afflittiva non possono essere applicate retroattivamente a danno dell'imputato.
  • La confisca per equivalente difficilmente può essere mantenuta quando il reato si estingue per prescrizione e la norma che autorizza il mantenimento ha natura afflittiva ed è intervenuta successivamente ai fatti.
  • La confisca diretta nei delitti tributari, ricondotta alle misure di sicurezza patrimoniali (art.200 ss. c.p.), può essere mantenuta anche in casi di estinzione per prescrizione, ma occorre valutare se sussista il presupposto di una pronuncia favorevole o altri requisiti sostanziali (ad es. accertamento della responsabilità secondo le disposizioni applicabili).
  • In contestazioni simili, accertare sempre se esisteva al tempo dei fatti una disciplina analoga (es. art. 322-ter) e la continuità normativa con le disposizioni successive (es. art. 12-bis), perché ciò incide sull'applicabilità e sulla natura retroattiva delle misure di confisca.
  • Quando si impugna una statuizione di confisca in sede di cassazione, valutare la possibile applicazione dell'art. 578-bis c.p.p.: esso consente al giudice d'appello o alla Cassazione di decidere sull'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca qualora sussista un accertamento della responsabilità, salvo i limiti di retroattività.

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