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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 378/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aliano Donato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 81 c.p. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e per il successivo trasferimento di denaro (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) commesso dal padre, titolare di una ditta individuale. In particolare, dopo che la Ecoimpianti s.r.l. aveva pagato fatture inesistenti alla ditta del padre, Donato — quale delegato alla firma sul conto corrente del padre — emetteva una serie di assegni circolari in favore di Copeti Francesco restituendo le somme percepite dalla ditta del padre, cosicché si contestava il suo apporto alla creazione e all'occultamento della provenienza delittuosa del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi (vizio di motivazione, vizio nella valutazione del dolo e dell'elemento soggettivo, e interpretazione dell'art. 110 c.p. e art. 2 d.lgs. 74/2000) fossero in realtà un tentativo di rielaborare in sede di legittimità una diversa valutazione del materiale probatorio e pertanto non riconducibili ai motivi di cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha confermato che, secondo giurisprudenza consolidata, anche apporti materiali o accessori, inclusi atti preparatori, possono integrare concorso nel reato se sono utili al meccanismo fraudolento e compiuti con consapevolezza. Ha ritenuto univoci gli elementi indiziari: ripetute retrocessioni di somme, delega alla firma, serialità delle operazioni, identità del destinatario degli assegni e assenza di reali rapporti commerciali, nonché la plausibilità del dolo eventuale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che non fosse maturata: il termine prescrizionale complessivo di 10 anni (art. 17 d.lgs. n. 74/2000) è stato esteso dalle sospensioni, portando la decorrenza al maggio 2023. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: stabilisce la responsabilità di chi concorre in un reato commesso da altri; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente l'imputazione anche per contributi accessori o preparatori.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto configurabile il concorso anche per chi, pur non avendo cariche nella società, fornisce contributi materiali o morali utili al meccanismo fraudolento, con la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a realizzare lo scopo criminoso.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa alle operazioni di trasferimento di denaro successive al reato presupposto (autoriciclaggio/occultamento della provenienza delittuosa). Il trasferimento di somme svolto dall'imputato è stato ritenuto parte del meccanismo idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che disciplina il concorso di persone nel reato. La Corte ha ricordato che è sufficiente anche un contributo parziale (anche preparatorio) e che la consapevolezza del contributo può essere anche unilaterale o manifestarsi come adesione all'opera altrui.

  • art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in udienza; non incide sul merito, ma specifica modalità procedurali relative alla partecipazione del P.M. in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente configurassero una mera diversa valutazione del materiale probatorio non rientrante nelle fattispecie dell'art. 606 c.p.p., dunque inammissibili.

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000

    termine prescrizionale complessivo di 10 anni

    Stabilisce i termini di prescrizione per i reati tributari; la Corte ha applicato il termine di 10 anni ai fatti più antichi, aggiungendo i periodi di sospensione indicati, con conseguente maturazione della prescrizione solo dopo il maggio 2023.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche (spese e ammende) a carico della parte che propone ricorso in cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il concorso nel reato tributario può sussistere anche quando l'apporto sia meramente materiale, preparatorio o accessorio, purché sia concretamente utile al meccanismo fraudolento e vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a contribuire al risultato criminoso.
  • La ripetizione sistematica di operazioni anomale (retrocessioni seriali), l'identità del destinatario delle somme e l'assenza di rapporti commerciali reali costituiscono indizi gravi e concordanti della partecipazione a un piano fraudolento, che il giudice può valorizzare anche in assenza di un atto formale di accordo tra i partecipanti.
  • La semplice qualità di delegato alla firma o l'asserita estraneità alla gestione societaria non esclude automaticamente la responsabilità penale: ciò che conta è la concreta funzione svolta e la consapevolezza dell'idoneità dell'atto a favorire la frode.
  • In sede di Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito probatorio con lo scopo di riformulare una diversa ricostruzione dei fatti; i motivi diretti solo a contestare la valutazione della prova sono, in linea di principio, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il dolo specifico richiesto per i reati di dichiarazione fraudolenta può essere integrato anche dal dolo eventuale quando il soggetto abbia consapevolezza che il proprio contributo si inserisce in un programma criminoso più ampio.
  • Sul tema della prescrizione, è essenziale calcolare correttamente il termine applicabile e tenere conto di eventuali periodi di sospensione che possono prorogarne la scadenza.

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