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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena di 8 mesi di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come decisa in primo grado e confermata in appello). La ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per aver rilasciato, in sede di istanza di iscrizione al registro tirocinanti commercialisti, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 attestando falsamente di non aver riportato condanne penali, circostanza invece risultante dal Casellario Giudiziale. In cassazione la difesa deduceva che la dichiarazione sostitutiva non costituisce "atto pubblico" ai fini dell'art. 483 c.p. e che non sarebbe stato accertato il dolo, mentre la Corte ha ritenuto che le autodichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 siano considerate come rese a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3) e che l'atto in cui sono trasfuse sia destinato a provare la verità dei fatti e a produrre effetti (iscrizione al registro), integrando pertanto la fattispecie di falsità in atto pubblico; quanto al dolo, la Corte ha ritenuto che la conoscenza delle pregresse condanne, comprovate nel certificato del Casellario e ben note all'imputata, renda provata la consapevolezza e volontà della dichiarazione mendace.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 46

    Le dichiarazioni sostitutive attestano stati, qualità personali e fatti (es. non avere riportato condanne) e sono riconosciute come prove; costituiscono formula normativa che rende le autodichiarazioni rilevanti ai fini penali quando siano mendaci.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 76

    Comma 3: le dichiarazioni sostitutive sono considerate come rese a pubblico ufficiale; la Corte ne trae il presupposto per qualificare la falsità come falsità in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p.

  • Codice penale, art. 483 (falsità ideologica in atto pubblico)

    Applicata alla fattispecie perché la dichiarazione sostitutiva, considerata dalla legge documentazione destinata a provare la verità e a produrre effetti amministrativi, integra l'atto pubblico ove la menzogna sia resa intenzionalmente.

  • Codice penale, art. 43 (dolo)

    Il dolo non è presunto; però può essere logicamente desunto da elementi come la conoscenza delle precedenti condanne risultanti nel Casellario Giudiziale e dall'assenza di plausibili cause d'errore, come fatto dalla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 1

    Riguarda l'onere probatorio e la necessità di accertare l'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto tale elemento provato per deduzione logica dalle circostanze del caso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in udienza relativa alla requisitoria del Pubblico Ministero; contestualizza la conclusione della requisitoria in cassazione.

  • D.lgs. n. 29/1993 (art. 1, comma 2) poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001

    Utilizzato per affermare che gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici rientranti nella pubblica amministrazione, con la conseguenza che le istanze rivolte a tali enti sono atti idonei a produrre effetti pubblici.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione all'onere sanzionatorio in caso di inammissibilità del ricorso e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Riferimenti normativi menzionati dalla difesa: artt. 2699 e 2700 c.c.; artt. 476 e 479 c.p.

    Sono state prospettate argomentazioni difensive fondate su altre definizioni di atto pubblico e sugli elementi costitutivi del reato di falso; la Corte ha però ritenuto prevalente la norma speciale del d.P.R. 445/2000 che equipara le dichiarazioni sostitutive alla qualità di dichiarazione resa a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, per effetto dell'art. 76 comma 3, sono considerate come dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e, se false e usate per produrre effetti amministrativi, possono integrare il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.).
  • La destinazione dell'atto a provare la verità dei fatti e a produrre effetti amministrativi (es. iscrizione a registri professionali) è elemento centrale per qualificare l'atto come pubblico ai fini della fattispecie di falso.
  • Il dolo nel reato di falso non è in re ipsa ma può essere logicamente desunto da circostanze concrete (es. conoscenza delle pregresse condanne risultanti dal Casellario), sicché la prova diretta della volontà di mentire può essere sostituita da evidenze che escludono l'errore scusabile.
  • Gli ordini e collegi professionali sono considerati pubbliche amministrazioni (enti pubblici non economici): le istanze dirette a tali enti hanno natura tale da rendere penali le dichiarazioni mendaci rese per ottenere iscrizioni o benefici.
  • In sede di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta oneri economici a carico del ricorrente, compresa l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel contestare la rilevanza penale di autodichiarazioni false è necessario argomentare in modo incisivo sia sulla non applicabilità della norma di equiparazione (art. 76 DPR 445/2000) sia sull'assenza di dolo, poiché la giurisprudenza tende a ritenere integrata la fattispecie quando l'atto è destinato a produrre effetti pubblici.

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