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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 379/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità di Aureli per omesso versamento IVA relativo al periodo di imposta 2013 (importo 373.287,00 €) e sostituito la pena detentiva con una multa e la confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'IVA evasa. Il ricorrente deduceva sette motivi tra i quali: mancata considerazione dell'assenza dell'elemento psicologico (dolo) per sopravvenuta illiquidità; travisamento della prova e mancato esame di dichiarazioni e documenti che proverebbero l'impossibilità non imputabile di adempiere; invocazione di cause estintive/esimenti (forza maggiore, stato di necessità, art. 10-ter/10-bis D.lgs. 74/2000, artt. 45 e 54 c.p.); applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità); censura della confisca per equivalente e richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; e contestazione dell'omessa valutazione di un piano di rientro e di atti idonei a dimostrare la volontà di adempiere (pagamento retribuzioni, vendita autoveicolo, prospetti rateali, deposizioni di teste e consulenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generalmente generici o manifestamente infondati, confermando la motivazione della Corte d'appello che aveva valutato come volontaria la scelta imprenditoriale di non accantonare e versare l'IVA, preferendo altri pagamenti (retribuzioni) e quindi integrando il dolo generico richiesto per l'art. 10-ter D.lgs. 74/2000. Sul punto la Cassazione ha precisato che la sopravvenuta illiquidità derivante da scelte di politica imprenditoriale non equivale a forza maggiore o a fatto non imputabile e non esclude l'elemento soggettivo. L'eccezione di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è stata esclusa per il significativo superamento della soglia di punibilità. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 12-bis D.lgs. 74/2000 e ha escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite; ha inoltre chiarito che eventuali versamenti successivi ridurranno l'importo in sede esecutiva. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso è stato respinto e sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter

    Richiesto il dolo generico: la condotta omissiva è punibile se posta in atto nella consapevolezza della sua illiceità; la sopravvenuta illiquidità derivante da scelte imprenditoriali non esclude il dolo

  • Codice Penale, art. 45

    Invocata dalla difesa la causa di forza maggiore/imputabilità; la Corte ha escluso l'applicabilità quando la mancata provvista dipende da scelte aziendali e non da fatti imprevedibili ed inevitabili

  • Codice Penale, art. 54

    Richiamato in relazione allo stato di necessità; la Corte ha affermato che lo stato di necessità non è applicabile ove la crisi derivi da scelte gestionali dell'imprenditore

  • Codice Penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa se il superamento della soglia di punibilità è significativo; può valutarsi solo se il superamento è minimo e si considerano tutti i parametri della fattispecie

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto corrispondente all'importo totale dell'imposta non versata; la Corte ha ritenuto legittima la confisca "anche per equivalente", con possibilità di computare i versamenti successivi in sede esecutiva

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, co. 3

    Richiesta la necessità di dedurre in modo specifico i motivi in Cassazione e il divieto di introdurre questioni non sollevate in sede di merito; motivo relativo alla confisca sollevato tardivamente è stato dichiarato inammissibile

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Stabilisce la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, con possibilità di valutazione equitativa

  • Codice Civile, artt. 2777 e 2778

    Richiamati in relazione all'ordine di preferenza dei crediti (prededuzione dei crediti da lavoro), la Corte ha precisato che tali regole operano nelle procedure esecutive/fallimentari e non giustificano penalmente la scelta di non versare l'IVA

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) è richiesto il dolo generico: la consapevolezza dell'illiceità della condotta e la volontà di non versare l'imposta. Una crisi di liquidità derivante da scelte manageriali non esclude il dolo.
  • La difesa basata sulla "sopravvenuta illiquidità" o sul pagamento prioritario dei salari difficilmente esclude la punibilità: il pagamento degli stipendi non costituisce di per sé giustificazione penale per l'omissione tributaria al di fuori delle procedure concorsuali.
  • Forza maggiore o stato di necessità sono eccezioni molto ristrette: devono derivare da fatti non imputabili e imprevedibili che rendono impossibile adempiere; crisi prevedibili o gestite con scelte imprenditoriali non rientrano in tali fattispecie.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) può essere applicato solo se l'ammontare omesso supera di poco la soglia di punibilità e valutando complessivamente la condotta; un superamento significativo esclude la causa di non punibilità.
  • La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis D.lgs. 74/2000 è applicabile per l'importo del profitto corrispondente all'imposta non versata; eventuali versamenti successivi possono ridurre l'importo in sede esecutiva.
  • In Cassazione non è possibile ottenere il riesame libero delle prove: i motivi che contestano il travisamento probatorio devono essere specifici, indicare esattamente gli atti e non limitarsi a stralci selettivi; altrimenti sono dichiarati generici ed inammissibili.
  • Domande non sollevate in sede di merito (appello) non possono essere proposte per la prima volta in cassazione (violazione art. 606 c.p.p.): il rimedio va sollevato tempestivamente nei gradi precedenti.

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