Cassazione Penale, Sentenza n. 376/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: travisamento della prova documentale connessa alla pretesa estinzione per prescrizione dei reati di natura permanente. Il ricorrente sosteneva che le due istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (autodenuncia) e i successivi pareri/nullaosta regionali avrebbero interrotto la permanenza dei reati e quindi fissato un dies a quo anteriore che avrebbe determinato la prescrizione (indicando, alternativamente, il 28/08/2019 o il 27/10/2019 come termini rilevanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui i reati di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e le contravvenzioni relative a emissioni/realizzazione di impianti in assenza di autorizzazione hanno natura permanente: la consumazione si verifica con il rilascio dell'autorizzazione ovvero con la cessazione dell'attività/ejercizio dell'impianto. I documenti prodotti dalla difesa (istanze, pareri, nullaosta o atti prodromici) non costituiscono autorizzazioni e pertanto non interrompono la permanenza dei reati; nel caso di specie l'autorizzazione non è mai stata rilasciata e l'impianto non risulta cessato, quindi i reati perduravano al momento dell'accertamento e sono stati ritenuti consumati alla data della sentenza di primo grado (13/01/2020). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in € 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 124
Il mancato rilascio dell'autorizzazione agli scarichi rende il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione di natura permanente: la consumazione avviene con il rilascio dell'autorizzazione o con la cessazione dello scarico.
d.lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 1
Le emissioni in atmosfera senza la preventiva autorizzazione costituiscono reato permanente la cui consumazione si determina con il rilascio dell'autorizzazione o con la cessazione dell'esercizio dell'impianto.
d.lgs. n. 152/2006, art. 272
Prevede forme semplificate di autorizzazione per emissioni; l'assenza della forma autorizzatoria mantiene la natura permanente della fattispecie analoga all'art. 269.
d.lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 1
La contravvenzione per realizzazione di uno stabilimento senza autorizzazione integra un reato permanente di pericolo: per la consumazione non è necessario che l'attività inquinante sia effettivamente iniziata; è sufficiente la sottrazione al controllo preventivo; la consumazione avviene con il rilascio dell'autorizzazione o con la cessazione dell'attività.
codice penale, art. 81
Richiamato in relazione alla partecipazione/concorso di più soggetti nel fatto criminoso (contestazione iniziale nella sentenza impugnata).
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale menzionata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze economiche a carico della parte in caso di inammissibilità del ricorso: spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare € 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in rapporto alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso in Cassazione: qui la Corte ha rilevato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- I reati relativi a scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione e a emissioni/impianti realizzati senza autorizzazione sono normalmente di natura permanente: la consumazione coinciderà con il rilascio dell'autorizzazione o con la cessazione dell'attività.
- Istanza di autorizzazione, pareri istruttori o nullaosta preliminari sono atti prodromici e non costituiscono autonomia interruptiva della permanenza del reato: solo il rilascio formale dell'autorizzazione o la cessazione dell'esercizio interrompono la permanenza.
- Per dimostrare l'interruzione della permanenza (e quindi influire sul dies a quo della prescrizione) la difesa deve produrre atti idonei e inequivocabili che attestino il rilascio dell'autorizzazione o la cessazione dell'attività; mere comunicazioni o istruttorie non sono sufficienti.
- Se al momento dell'accertamento l'attività è ancora in esercizio e l'autorizzazione non è stata rilasciata, il termine di consumazione può essere fissato alla data della sentenza di primo grado se il reato è ancora perdurante; ciò incide sul calcolo della prescrizione.
- In sede di Cassazione, i rilievi che attengono alla valutazione della prova documentale richiedono che sia dimostrato un travisamento palese o un vizio di motivazione grave; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile e si applicano le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.
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