Cassazione Civile, Ordinanza n. 15482/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per IRPEF relativa ad alcuni anni d'imposta, emessa in conseguenza della mancata impugnazione di tre avvisi di accertamento. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la nullità della notificazione degli avvisi presupposti, perché recapitati presso una residenza dalla quale si era allontanata. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece annullato la cartella ritenendo invalida la notifica degli atti prodromici, che avrebbero dovuto essere notificati al nuovo indirizzo di residenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: (1)-(2) omessa dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio; (3)-(4) omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario perché notificato solo all'agente della riscossione; (5)-(6) inammissibilità del ricorso perché non erano stati impugnati contestualmente alla cartella gli avvisi di accertamento; (7) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto nulla la notifica degli avvisi; (8)-(9) travisamento di fatti e prove e violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 c.p.c.; (10) vizio di motivazione per insufficienza della motivazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretto il principio per cui il contribuente può impugnare la cartella anche solo per far valere la mancata notifica degli atti presupposti e può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. Ha dichiarato inammissibile il decimo motivo perché volto a contestare l'insufficienza della motivazione secondo un paradigma non più vigente e privo dell'indicazione di uno specifico fatto storico omesso. Ha invece accolto i motivi settimo, ottavo e nono nei limiti esposti, rilevando che la CTR aveva motivato in modo carente e non lineare sulla nullità della notifica degli avvisi di accertamento, senza chiarire quali adempimenti notificatori fossero invalidi e senza considerare adeguatamente la sequenza cronologica degli eventi e il mutamento di residenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della validità della notificazione degli avvisi e delle ulteriori questioni non precluse, oltre che per le spese.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
la Corte distingue tra errori di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, precisando che il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza della motivazione.
artt. 10, 14, 19 e 21 D.Lgs. 546/1992
sono richiamati per escludere l'inammissibilità del ricorso introduttivo e per affermare che la cartella può essere impugnata per dedurre la mancata notifica degli atti presupposti, senza necessità di impugnare contestualmente anche questi ultimi.
non sussisteva un obbligo di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, poiché non ricorreva un litisconsorzio necessario.
spetta all'agente della riscossione, se non vuole rispondere dell'esito della lite, chiamare in giudizio l'ente impositore.
la notificazione degli atti tributari deve seguire la disciplina propria dell'irreperibilità relativa o assoluta; la Corte censura la CTR perché non ha chiarito correttamente quale fase notificatoria fosse viziata.
si applica quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso residenza e indirizzo conosciuti.
è evocato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe mal valutato l'onere e le prove della regolarità della notifica.
richiamati per censurare il travisamento dei fatti e la valutazione delle prove; la Corte non accoglie tali censure come formulate nel decimo motivo.
nella formulazione vigente non consente più di denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
Massime di principio
- Il contribuente che impugna una cartella di pagamento deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto può limitarsi a contestare il vizio della sequenza procedimentale, senza impugnare anche il merito dell'atto antecedente; il giudice deve verificare solo la sussistenza del difetto di notifica e gli effetti che ne derivano.
- In materia tributaria non esiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione nell'impugnazione della cartella: il contribuente può convenire indifferentemente l'uno o l'altro, mentre spetta all'agente della riscossione chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende non rispondere della lite.
- La nullità della notificazione di un atto presupposto non determina l'inammissibilità del ricorso contro la cartella, ma può comportare la nullità dell'atto consequenziale impugnato, con verifica del rispetto dei termini di decadenza dell'azione tributaria.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammissibile censurare la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Quando si contesta la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento, il giudice di merito deve indicare con precisione quale segmento del procedimento notificatorio sia risultato viziato e confrontarsi con la cronologia degli adempimenti e con gli elementi relativi alla residenza o al domicilio fiscale del destinatario.
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