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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13603/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta dalla società correntista per ottenere l'accertamento della nullità di addebiti su conto corrente, in particolare commissione di massimo scoperto, spese non concordate e interessi asseritamente usurari, con domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate. La società è poi stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese; l'erede del socio unico, che era anche liquidatore, ha proseguito il giudizio. In appello la Corte territoriale ha dapprima ritenuto la legittimazione attiva dell'erede, escludendo che dalla cancellazione derivasse rinuncia tacita al credito; nel merito, però, ha rigettato le domande ritenendo che la banca avesse indicato e rispettato le condizioni contrattuali, che la documentazione prodotta non consentisse di accogliere le pretese, che non vi fosse prova di anatocismo o di usura, e che la CTU non dimostrasse il superamento della soglia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge per omesso esame officioso dei decreti ministeriali sui tassi soglia ai fini dell'usura; 2) violazione del principio di non contestazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la banca non avesse contestato le allegazioni e che la Corte avesse trascurato tali profili; 3) nullità della sentenza per aver la Corte disatteso la CTU e svolto una valutazione tecnica autonoma senza disporre nuova consulenza, in relazione all'accertamento dell'usurarietà degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorso non le aveva censurate tutte: la Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto anche sull'erroneità della metodologia CTU e sulla mancanza, in ogni caso, di superamento del tasso soglia anche con diverso criterio di calcolo. Il secondo motivo è stato reputato non decisivo/inidoneo a scalfire tale impianto. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudice di merito, quale peritus peritorum, può disattendere la CTU con adeguata motivazione, senza obbligo di rinnovarla, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato sia sul piano metodologico sia sul fatto che non emergevano elementi per affermare l'usurarietà dei tassi applicati. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    La censura prospettava la violazione della legge da applicare d'ufficio in relazione alla disciplina dell'usura, ma la Corte ha escluso la fondatezza del motivo per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi autonome.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura non incidesse sulle autonome ragioni poste a base della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare una pretesa nullità della sentenza d'appello per vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso che la doglianza cogliesse una ratio decidendi decisiva.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato in relazione alla dedotta usura degli interessi applicati sul conto corrente.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato quale norma conseguenziale alla nullità della clausola di interessi usurari.

  • art. 117 TUB

    La Corte d'appello ha ritenuto che la banca avesse indicato dettagliatamente le condizioni contrattuali e che si fosse attenuta a esse.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per le ulteriori allegazioni svolte nella memoria istruttoria, prive però di idoneo supporto fattuale secondo la Corte di merito.

  • art. 2490, comma 4, c.c.

    Citato con riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione dell'attività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • l. 2/2009

    Richiamata nel passaggio relativo al calcolo del TEG e al momento dal quale includere la CMS nella metodologia di calcolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del motivo relativo, perché quella parte della decisione si consolida.
  • In tema di usura bancaria, la deduzione della violazione di legge non è sufficiente se non scardina tutte le basi logico-giuridiche della decisione impugnata, comprese le autonome valutazioni sul criterio di calcolo del TEG e sull'assenza di superamento del tasso soglia secondo differenti metodologie.
  • Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto è peritus peritorum, purché dia conto in modo specifico delle ragioni del dissenso e degli elementi tecnici o logici utilizzati; non sussiste un obbligo automatico di disporre una nuova CTU.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione non può limitarsi a contestare la metodologia seguita dal giudice, ma deve confrontarsi con il risultato tecnico-giuridico raggiunto e indicare concretamente perché esso sarebbe errato o illogico.
  • Nei giudizi di ripetizione di indebito su rapporti bancari, la parte attrice deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria; la mera contestazione astratta dell'usurarietà o di addebiti illegittimi non basta se non è accompagnata da elementi idonei a dimostrarli.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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