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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27172/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento proposta dagli eredi di un soggetto che assumevano proprietario di una porzione di terreni oggetto di procedura espropriativa per occupazione legittima, procedura che non era poi sfociata nel decreto definitivo di esproprio. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non dimostrata la qualità di proprietari e, in appello, anche la qualità di eredi e la conseguente titolarità del credito risarcitorio. Nel ricorso per cassazione gli istanti deducevano: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto specificamente contestati fatti che, a loro dire, erano rimasti incontestati; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valorizzazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'accettazione espressa o tacita dell'eredità; violazione dell'art. 536 c.c. per non aver riconosciuto comunque la qualità di legittimari. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché non colpivano la ratio decidendi: nel regime anteriore alla riforma del 2009, la non contestazione era desumibile solo da una difesa incompatibile con la negazione del fatto, mentre qui la contestazione dell'ente convenuto era stata tempestiva e specifica; inoltre la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio non era sufficiente a provare, a fronte di contestazione, né la qualità di eredi né la concreta devoluzione dei beni oggetto di causa, dovendo gli attori dimostrare anche il contenuto e il perimetro della delazione testamentaria e la ricomprensione dei fondi nell'asse ereditario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la prova della titolarità attiva degli attori e quindi del diritto al risarcimento. Ha affermato che la contestazione del convenuto era specifica e tempestiva; che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prova solo la provenienza delle dichiarazioni e non la verità dei fatti attestati; che gli eredi, in presenza di testamento olografo, avrebbero dovuto produrre gli atti idonei a dimostrare sia la chiamata all'eredità sia l'effettiva inclusione dei beni espropriati nell'asse devoluto. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, la non contestazione non operava automaticamente per effetto del solo silenzio, ma richiedeva una difesa incompatibile con la negazione del fatto; nel caso concreto la contestazione dell'ente era specifica e tempestiva.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura mirava impropriamente a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La contestazione dei fatti costitutivi del diritto poteva e doveva essere proposta nella comparsa di risposta; qui lo è stata tempestivamente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la titolarità del diritto azionato gravava sugli attori, che dovevano dimostrare non solo la qualità di eredi ma anche il perimetro della delazione ereditaria.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia denunciata riguardava un profilo ritenuto non decisivo ai fini della domanda, e quindi non idoneo a determinare la cassazione della sentenza.

  • art. 536 c.c.

    La sola qualità di legittimari non basta a provare la titolarità del credito risarcitorio, poiché non dimostra né la quota devoluta né l'inclusione del bene nel patrimonio ereditario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per la memoria depositata dalle parti nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 1, comma 2, n. 2, l. 89/1913

    L'atto notorio fa prova della provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che le rende, ma non della verità dei fatti dichiarati.

  • art. 1, comma 1, lett. h), d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consente di attestare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del dichiarante.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Norma richiamata per la disciplina delle dichiarazioni sostitutive.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Norma richiamata per la disciplina delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma del 2009, la non contestazione dei fatti non discendeva da un automatismo, ma da una difesa della controparte incompatibile con la negazione del fatto stesso; una contestazione specifica e tempestiva impedisce di considerare provati i fatti allegati.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'atto notorio fanno prova della provenienza delle dichiarazioni, non della loro veridicità: se la controparte contesta i fatti attestati, occorre una prova ulteriore e idonea.
  • Chi agisce quale erede per far valere un diritto del de cuius deve provare non solo la propria qualità di chiamato o legittimario, ma anche il contenuto concreto della delazione ereditaria e il nesso tra l'asse ereditario e i beni o diritti azionati.
  • La qualità di legittimario, da sola, non è sufficiente a fondare la legittimazione sostanziale a chiedere il risarcimento per la perdita di un bene del defunto, se non è dimostrato che quel bene sia effettivamente ricompreso nell'eredità devoluta.
  • In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto le spoglie della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando la censura mira in realtà a sostituire il giudizio di merito.
  • Un'omessa pronuncia rileva solo se investe una questione decisiva per la soluzione della controversia; se il profilo omesso è privo di decisività, la doglianza non conduce alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamentoTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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