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Sentenza

Sentenza del 03/06/2020 n. 2460 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 154/2020 - ACCERTAMENTO - ATTI - Sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal titolare dell'ufficio - Delega di firma - Produzione in giudizio del provvedimento di delega - Onere a carico dell'Amministrazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza n. 1230/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, depositata il 23 marzo 2018, che aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti contro le intimazioni di pagamento relative agli anni d’imposta 2008 e 2009, annullandole limitatamente agli interessi. Ha chiesto l’annullamento integrale degli atti, lamentando motivazione omessa, apparente o insufficiente e carenza di prova della delega alla funzionaria firmataria. L’Agenzia ha proposto appello incidentale contro l’annullamento degli interessi, sostenendo che le intimazioni ne indicavano importi, decorrenza e calcolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale: ha ritenuto provata la delega di firma alla funzionaria, appartenente alla carriera direttiva, in forza dell’atto organizzativo n. 2/2014 e della Tabella G, con durata determinata e ragioni giustificative. Ha giudicato adeguata la motivazione delle intimazioni, che riportavano gli atti e i dati necessari e il calcolo delle somme. Ha inoltre ritenuto sufficientemente indicati decorrenza e misura degli interessi, calcolati ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 602/1973, rilevando che il contribuente non aveva formulato contestazioni specifiche sul calcolo. Di conseguenza, il ricorso originario è stato rigettato integralmente e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, con la precisazione che, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo 144 da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

    Se il contribuente contesta la sottoscrizione dell’atto da parte di persona diversa dal capo dell’ufficio, spetta all’Amministrazione provare la delega e il legittimo esercizio del potere sostitutivo. Nel caso concreto tale onere è stato assolto mediante la produzione della documentazione relativa alla delega di firma.

  • Art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, con la precisazione che, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo 144 da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

    Per gli atti relativi all’IVA, la disposizione richiama la regola dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973: in caso di contestazione della firma di un soggetto diverso dal titolare, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza e la validità della delega.

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    La documentazione necessaria a provare la delega può essere prodotta anche in appello, purché sia rispettato il contraddittorio.

  • Art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la decorrenza e misura degli interessi, determinati secondo il disposto di legge di cui all'art. 20 del d.p.r. 602/1973, risultano chiaramente indicati nell'atto impugnato.

    Quando l’atto indica chiaramente decorrenza e misura degli interessi secondo i criteri normativi, una contestazione generica di incomprensibilità non ne giustifica l’annullamento: occorre indicare in modo specifico, e se possibile dimostrare, l’errore di calcolo.

Massime di principio

  • Se un atto impositivo è firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio e il contribuente ne contesta la legittimazione, l’Amministrazione ha l’onere di produrre prova della delega e del corretto esercizio del potere sostitutivo.
  • La delega di firma, se validamente provata, consente al funzionario delegato di sottoscrivere l’atto senza che questo cessi di essere imputabile all’autorità delegante; va distinta dalla delega di funzioni.
  • Le intimazioni conseguenti a precedenti decisioni tributarie possono essere adeguatamente motivate mediante il richiamo degli atti presupposti e l’indicazione dei dati e dei calcoli necessari a comprendere le somme richieste.
  • Per contestare gli interessi non basta affermare genericamente che il calcolo non è comprensibile: occorre individuare concretamente l’errore, soprattutto quando l’atto espone decorrenza e misura e il calcolo segue criteri stabiliti dalla legge.
  • La documentazione sulla delega può essere depositata anche in appello, nel rispetto del contraddittorio.

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