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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24314/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto privato per la costruzione di cinque ville. La società appaltatrice agiva per ottenere il pagamento di ulteriori somme a saldo del corrispettivo, mentre la società committente resisteva e proponeva domande riconvenzionali: ripetizione di importi asseritamente pagati in eccesso, risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, applicazione di penali, risarcimento per opere non eseguite o eseguite male, restituzione di somme pagate per opere che assumeva contrattuali ma contabilizzate come extra, oltre a una condanna per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale accoglieva in larga parte le pretese dell'appaltatrice e la condannava altresì ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello confermava il merito ma confermava anche la condanna aggravata. In cassazione l'appaltatrice articolava sei motivi: 1) contestava l'individuazione del dies a quo e del dies ad quem dell'appalto, sostenendo che il termine di inizio e di ultimazione dovesse decorrere da diverse date e che il giudice avesse erroneamente attribuito valore probatorio al giornale dei lavori e trascurato documenti di segno opposto; 2) censurava l'accertamento sull'esistenza di un solo collegamento fognario invece di quattro, con ricadute sulla quantificazione dei vizi; 3) contestava la quantificazione dei lavori non ultimati nella villa n. 3 e il metodo seguito dal consulente; 4) impugnava la qualificazione come opera extracontrattuale dell'impermeabilizzazione del corsello dei box; 5) censurava la quantificazione dei vizi e difetti dell'opera e l'esclusione di alcune voci di danno o di restituzione, lamentando che la CTU si fosse basata su elementi non verificati in loco; 6) deduceva l'illegittimità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché la semplice contestazione delle conclusioni peritali non poteva integrare abuso del processo né colpa grave. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, valorizzando la discrezionalità del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle risultanze peritali, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che la mera critica, ancorché serrata, a una consulenza tecnica sfavorevole non basta a integrare responsabilità processuale aggravata in assenza di elementi concreti di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, ritenendoli in gran parte inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e, per il resto, infondati. Ha invece accolto il sesto motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'appaltatrice al pagamento di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata. Le statuizioni di merito e le spese dei gradi di merito sono rimaste ferme; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà e poste per il resto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    La scrittura privata unilaterale richiamata (giornale dei lavori) non è prova piena contro la parte che l'ha redatta, ma può avere valore indiziario nel giudizio di merito, ai fini della ricostruzione dell'effettivo andamento dell'appalto.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure che mirano a ribaltare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non integrano, di per sé, violazione dell'onere della prova; la ripartizione probatoria non consente in cassazione un riesame del merito.

  • art. 194 c.p.c.

    La doglianza sul contenuto e sull'attività del consulente tecnico non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se il giudice di merito ha già motivatamente esaminato le conclusioni peritali.

  • art. 195 c.p.c.

    Il termine per le osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e la mancata interlocuzione nel subprocedimento peritale non preclude alla parte di sollevare contestazioni nel prosieguo del giudizio, salvo questioni di nullità proprie della consulenza.

  • art. 1662 c.c.

    Il committente, se rileva che l'opera non procede secondo contratto, può verificare lo stato dei lavori e fissare un termine per completarli; la mancata utilizzazione di questo rimedio non consente di equiparare la sola consegna del cantiere all'inizio effettivo dei lavori.

  • art. 1665 c.c.

    La conclusione dei lavori precede fisiologicamente il collaudo e l'accettazione dell'opera; il collaudo successivo non prova automaticamente che l'appalto sia terminato in una data più tarda rispetto a quella accertata.

  • art. 1666 c.c.

    Il riferimento al collaudo deve essere coerente con opere ormai complete, salvo che si tratti di lavori eseguiti per partite.

  • art. 1667 c.c.

    Il termine di ultimazione non coincide automaticamente con quello di consegna dell'opera, salvo patto espresso in tal senso.

  • art. 1664 c.c.

    Le opere aggiuntive o modificative non previste nel contratto originario possono essere trattate come prestazioni extra rispetto al sinallagma iniziale, con autonoma regolazione economica.

  • art. 2053 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini della controversia, concentrandosi sulla valutazione di fatto delle difformità e dei vizi dell'opera.

  • art. 2033 c.c.

    La pretesa di ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate resta subordinata alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere effettuata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 2041 c.c.

    Le doglianze sull'indebito arricchimento vengono ricondotte, in sostanza, alla contestazione di fatto circa la corretta contabilizzazione delle opere e dei vizi.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata richiede un abuso dello strumento processuale, con mala fede o colpa grave; la mera contestazione, anche serrata, di una CTU sfavorevole non basta.

  • art. 88 c.p.c.

    La responsabilità aggravata si collega alla violazione dei doveri di lealtà e probità processuale; occorre un comportamento concretamente emulativo o dilatorio, non la semplice difesa tecnica.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione per abuso del processo opera solo quando la condotta processuale pregiudica concretamente la ragionevole durata del processo in modo ingiustificato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato sul vizio di motivazione nei limiti dedotti dalla ricorrente, salvo le specifiche ipotesi consentite dalla legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Accolto il solo motivo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c. e non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito rigettando tale domanda.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà in ragione della soccombenza reciproca.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, il termine di ultimazione decorre dall'effettivo inizio dei lavori, non dalla mera consegna del cantiere o dall'attività preparatoria, salvo diverso patto espresso e inequivoco.
  • La conclusione dell'appalto va individuata avendo riguardo alla reale ultimazione dell'opera; le attività accessorie, di smontaggio del cantiere o di rifinitura secondaria, non prolungano di per sé il dies ad quem.
  • Il giornale dei lavori o altra documentazione unilaterale dell'appaltatore non ha efficacia probatoria piena contro l'altra parte, ma può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento indiziario, se inserita in un compiuto quadro istruttorio.
  • La qualificazione di una lavorazione come contrattuale, variante o opera extracontrattuale è questione che dipende dalla concreta pattuizione e dalla funzione dell'intervento; se l'opera aggiuntiva ha individualità autonoma rispetto al progetto originario, può essere trattata come nuova prestazione separata.
  • La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche se articolata e documentata, rientra fisiologicamente nel diritto di difesa e non integra abuso del processo, salvo che emerga un uso strumentale, emulativo o dilatorio della resistenza in giudizio.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una mala fede o colpa grave concretamente accertata, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle difese o dell'impugnazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuovo esame del fatto, della CTU e delle prove, quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione logica e completa sulle questioni decisive.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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