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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31079/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due società appartenenti a un gruppo con consolidato fiscale impugnavano avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi al 2005, contestando recuperi di redditi non dichiarati e costi indebitamente dedotti. In appello, una delle società depositava proposta di accettazione di transazione fiscale nell’ambito di concordato preventivo omologato; l’Ufficio rappresentava poi l’intenzione di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. La CTR dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo che la transazione fiscale avesse definitivamente definito la posizione anche della società consolidante, sul presupposto che, venuti meno i rilievi su Ires e Irap, restassero confermate le componenti delle società controllate iscritte nel bilancio consolidato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per asserita incomprensibilità della ratio della sentenza; 2) violazione degli artt. 182-ter l. fall. e 46 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la transazione fiscale conclusa con la sola società in concordato non si estende al coobbligato e non produce novazione del debito erariale; 3) violazione degli artt. 184 l. fall. e 127 t.u.i.r., perché la decisione avrebbe indebitamente impedito il mantenimento dei diritti del creditore verso coobbligati e garanti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo. Stabilisce che la transazione fiscale conclusa nell’ambito del concordato preventivo produce il consolidamento del debito tributario e può determinare la cessazione della materia del contendere, ma solo con riguardo alla società che ha aderito alla definizione concordataria. Tale effetto non si estende alla società consolidante, che è soggetto distinto ed estraneo alla transazione; diversamente si finirebbe anche per paralizzare il permanere del vincolo nei confronti di garanti e coobbligati, in contrasto con l’art. 184 l. fall. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo fondato su omessa/insufficiente motivazione richiede l’indicazione del fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; non può essere usato per contestare solo il contenuto della decisione.

  • art. 182-ter, commi 1 e 5, l. fall.

    La transazione fiscale conclusa nell’ambito del concordato preventivo determina il consolidamento del debito tributario e può condurre alla cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’accertamento del relativo debito.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 182-ter l. fall. per escludere che la transazione fiscale possa estendersi automaticamente a soggetti diversi dal contribuente che l’ha conclusa.

  • art. 1965 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che, analogamente alla transazione civilistica, anche quella fiscale non si estende al coobbligato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un’interpretazione dell’art. 182-ter l. fall. ritenuta irragionevole e discriminatoria nei confronti dell’erario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’estensione indebito della transazione pregiudicherebbe la tutela del credito erariale in giudizio.

  • art. 184, comma 1, l. fall.

    Il concordato non elimina i diritti del creditore verso garanti e coobbligati; l’effetto tipico è solo l’inesigibilità del credito verso il debitore concordatario in pendenza della procedura.

  • art. 127 t.u.i.r.

    Richiamato per affermare la permanenza dei diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei garanti anche nel consolidato fiscale.

Massime di principio

  • La transazione fiscale conclusa nel concordato preventivo produce un effetto di consolidamento del debito tributario e può determinare la cessazione della materia del contendere, ma l’effetto resta circoscritto al soggetto che ha aderito alla definizione.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere estesa a soggetti terzi estranei alla transazione, come coobbligati o garanti, poiché il concordato non incide sui diritti del creditore nei loro confronti.
  • Il motivo di ricorso per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso dal giudice di merito.
  • L’effetto tipico del concordato preventivo è l’inesigibilità del credito nei confronti del debitore durante la procedura, non la liberazione automatica di tutti i soggetti obbligati in via solidale o assimilata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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