Cassazione Civile, Ordinanza n. 11559/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto e installazione, presso l'appartamento della ricorrente, di un impianto di condizionamento. La ricorrente deduceva che i condizionatori, montati dalla società resistente, avevano presentato subito difetti tecnici tali da impedirne l'uso e chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e delle spese oppure la corresponsione della differenza tra prezzo pagato e minor valore del bene, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado era stata esclusa la legittimazione passiva del produttore ed erano state rigettate le domande verso la venditrice/installer. In appello la domanda era stata nuovamente respinta sul rilievo che il malfunzionamento, secondo la consulenza tecnica, non derivava dai condizionatori venduti ma da una perdita di pressione della tubazione dell'impianto predisposto anni prima dalla società; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che la parte avesse agito impostando la domanda come inadempimento della compravendita e richiamo alla responsabilità da prodotto difettoso, non come inadempimento di un contratto di appalto per la corretta installazione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la domanda, omettendo di considerare che già in citazione era stata proposta domanda di accertamento dell'inadempimento nella corretta installazione dei condizionatori e che, essendo formatosi un giudicato interno sulla qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice, la Corte d'appello non avrebbe potuto riqualificarla o decidere su una diversa causa petendi. Con il secondo motivo ha ribadito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, sostenendo che il gravame aveva investito solo il merito e non la qualificazione della domanda, sicché non si potevano applicare le regole dell'appalto anziché quelle della compravendita e del codice del consumo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi osservando che la Corte d'appello non aveva riqualificato la domanda, ma aveva mantenuto la medesima lettura già seguita dal primo giudice: domanda di risoluzione della compravendita dei condizionatori difettosi e restituzione del prezzo, oltre al risarcimento. Ha quindi rilevato che la doglianza della ricorrente mirava, in realtà, a sostituire a quella domanda una diversa pretesa fondata sull'inadempimento di un contratto di appalto relativo all'installazione, domanda che non risultava proposta nei termini indicati e che comunque sarebbe stata incompatibile con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Suprema Corte ha inoltre dato atto dell'applicazione dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di euro 750 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non vi è stata condanna alle spese di lite per la mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non violato perché la Corte d'appello ha deciso nei limiti della domanda proposta
richiamato in relazione al dedotto giudicato interno sulla qualificazione della domanda, escluso dalla Corte di cassazione
richiamati come criteri di interpretazione della domanda e degli atti processuali, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato per la definizione accelerata del ricorso; la decisione conforme alla proposta ha comportato gli effetti sanzionatori previsti
applicato per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
menzionato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto governare la conformità del bene al contratto di vendita
menzionato dalla ricorrente come norma sui rimedi del consumatore in caso di difetto di conformità
Sezioni Unite n. 28540/2023
richiamata per affermare che la definizione del giudizio conforme alla proposta codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo
Massime di principio
- La domanda giudiziale va interpretata sulla base del petitum e della causa petendi effettivamente emergenti dagli atti introduttivi e dalle conclusioni, senza poter essere trasformata in giudizio di merito in sede di legittimità in una diversa azione non proposta.
- Il giudice d'appello non viola il giudicato interno quando conferma la qualificazione della domanda già operata dal primo giudice e non introduce d'ufficio una nuova causa petendi o un diverso titolo della pretesa.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di decidere una domanda diversa da quella dedotta in giudizio, anche se la parte tenta in cassazione di ricondurre la controversia a un differente schema contrattuale.
- In presenza di accertamento di fatto secondo cui il vizio o malfunzionamento non riguarda il bene venduto ma un diverso elemento dell'impianto, la pretesa di risoluzione della vendita e di rimborso del prezzo non può essere accolta se la domanda non è stata impostata sui corretti presupposti causali e contrattuali.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, quale misura connessa alla valutazione legale di abuso del processo.
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