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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05930/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dal trattenimento amministrativo di un cittadino tunisino presso un CPR. Prima era stato disposto un trattenimento collegato a un decreto di espulsione prefettizio e poi, dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, il Questore di Torino aveva disposto un ulteriore trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 142/2015, poi convalidato dal Tribunale di Torino. Il ricorrente aveva chiesto il riesame di quel provvedimento, sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente ristretto il proprio sindacato, ritenendo non scrutinabili le doglianze già respinte dal Giudice di pace e limitando la verifica alla sola regolarità formale del decreto questorile, senza riesaminare la legittimità della misura. In cassazione deduce violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 14 d.lgs. 286/1998 e 13 Cost., assumendo che il giudice del trattenimento può e deve riesaminare la misura anche se le contestazioni investono la convalida precedente o la legittimità dell'espulsione presupposta, richiamando l'orientamento della Cassazione sul sindacato incidentale sulla manifesta illegittimità del decreto di espulsione e sulla natura cautelare del trattenimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di trattenimento dello straniero, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento presso un CPR, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, norma direttamente applicabile. Non rilevano il precedente rigetto di una analoga istanza, la mancata impugnazione del provvedimento precedente, né opera il limite del ne bis in idem, perché il trattenimento ha natura cautelare, il sindacato giurisdizionale non dà luogo a giudicato e le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. Per questo l'ordinanza impugnata è stata cassata senza rinvio, poiché era già decorso il termine del trattenimento amministrativo oggetto di convalida. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la loro regolazione in dispositivo, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione da effettuarsi dal giudice del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Norma richiamata quale base del trattenimento disposto dal Questore dopo la domanda di protezione internazionale.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di riesame del provvedimento di trattenimento.

  • art. 14, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per sostenere, secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato, il potere del giudice di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione.

  • art. 13 Cost.

    Invocato a sostegno dell'esigenza di pieno sindacato giurisdizionale su una misura incidente sulla libertà personale.

  • art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE

    La Corte lo indica come disposizione direttamente applicabile, che consente sempre la domanda di riesame del trattenimento o della proroga nel CPR.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che le statuizioni sulla libertà personale sono ricorribili per cassazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicata come base per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamata per individuare il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione o in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Esclusa la sua applicazione alla soccombenza di un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • In materia di trattenimento dello straniero in un CPR, la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga è sempre ammissibile e non è preclusa da precedenti rigetti o dalla mancata impugnazione di provvedimenti anteriori.
  • Il trattenimento amministrativo ha natura cautelare: il sindacato giurisdizionale su di esso non è idoneo a formare giudicato e non opera, in questa materia, un limite generale di ne bis in idem.
  • Il giudice del trattenimento deve esercitare il sindacato nei limiti previsti dalla normativa e dai principi eurounitari, senza restringerlo alla sola regolarità formale quando la doglianza investe la legittimità sostanziale della misura nei termini consentiti dall'ordinamento.
  • Quando il termine del trattenimento è già decorso, la cassazione può comunque intervenire senza rinvio se permane l'interesse all'impugnazione e la causa non richiede ulteriori accertamenti di merito.
  • Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore va compiuta secondo le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non mediante ordinaria regolazione delle spese tra le parti in favore dell'Amministrazione statale soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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