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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'ufficio gli aveva attribuito, per gli anni d'imposta 2003 e 2004, un maggior reddito determinato con metodo sintetico, valorizzando il possesso di un'autovettura e di un motociclo, nonché spese per incrementi patrimoniali legate all'acquisto di un fabbricato e di un'autovettura. Il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, difetto di contraddittorio e difetto di motivazione degli avvisi. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo gli avvisi privi di adeguata motivazione sullo scostamento tra reddito dichiarato e accertato. L'ufficio aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi, ritenendo che non si confrontasse con la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 112 e dell'art. 277 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la specificità dei motivi di appello; con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38 e dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse errato anche nel non riconoscere i presupposti dell'accertamento sintetico. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, osservando che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere interpretata restrittivamente e che, nel caso concreto, dagli atti emergevano censure idonee a investire la decisione di primo grado, anche se formulate in modo sintetico o per implicito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio per difetto di specificità dei motivi, ritenendo tale soluzione troppo rigorosa e formale. La causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente, come disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia; è sufficiente che dall'atto emerga, anche solo implicitamente, la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con l'art. 53 per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare un errore nella valutazione del contenuto dell'appello e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 277 c.p.c.

    È richiamato unitamente agli altri parametri processuali per contestare la decisione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di norme processuali.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    È la norma sostanziale sul presupposto dell'accertamento sintetico richiamata nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento, ma la censura resta assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la denunciata violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sull'accertamento sintetico.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    È richiamato per affermare che la norma sull'inammissibilità deve essere letta restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è misura eccezionale e deve essere applicata restrittivamente: il gravame è ammissibile se, dal suo complesso, emerge in modo inequivoco la volontà di contestare le statuizioni di primo grado.
  • La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né una diversa esposizione rispetto al primo grado: possono essere sufficienti anche le medesime ragioni già dedotte in primo grado, purché siano dirette a una critica puntuale della sentenza impugnata e consentano al giudice di comprendere con certezza le censure.
  • Ai fini della valutazione della specificità dell'appello, occorre considerare l'atto nel suo complesso, comprese premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni; la sintesi del gravame non determina di per sé inammissibilità se il contenuto critico verso la decisione impugnata è ricavabile senza incertezze.
  • Quando l'appello contiene censure che investono i temi decisi dal primo giudice, la loro eventuale fondatezza attiene al merito e non può essere anticipata mediante una declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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