Cassazione Civile, Ordinanza n. 10579/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva percepito nel 2004 la propria quota di indennità di occupazione e di esproprio relativa a terreni appartenuti al suo dante causa e, nella dichiarazione dei redditi dell'anno, aveva optato per la tassazione ordinaria della plusvalenza, esponendo un credito d'imposta calcolato come differenza tra quanto trattenuto dal Comune e quanto ritenuto dovuto sulla base della rivalutazione fiscale dei terreni ex art. 7 L. n. 448/2001. Chiedeva quindi il rimborso del credito, ma l'Amministrazione lo negava. La CTP respingeva il ricorso ritenendo che la proprietà fosse già passata al Comune con decreto di esproprio e che la rivalutazione non fosse utilizzabile; la CTR confermava anche richiamando la tassabilità delle somme percepite dopo l'entrata in vigore della L. n. 413/1991. In cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla validità della rivalutazione fiscale del terreno; 2) violazione dell'art. 11 L. n. 413/1991 e dell'art. 2-bis L. n. 241/1990, per avere la CTR assoggettato a imposta l'indennità di esproprio percepita dopo il 1991 nonostante il decreto di esproprio fosse anteriore, senza considerare l'irragionevole ritardo nel pagamento; 3) violazione dell'art. 7 L. n. 448/2001, sostenendo che, ai fini tributari, la procedura espropriativa non fosse ancora conclusa quando aveva effettuato la rivalutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito della questione sulla rivalutazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur essendo in linea generale sufficiente la percezione della plusvalenza dopo l'entrata in vigore della L. n. 413/1991, la plusvalenza non è imponibile quando il pagamento dell'indennizzo, relativo a un decreto di esproprio o a fattispecie analoghe anteriori al 31 dicembre 1988, sia avvenuto dopo per effetto di ingiustificato ritardo della P.A.; la CTR non aveva valutato questo profilo, decisivo nel caso concreto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre, rispettivamente, nullità per omessa pronuncia e violazione di legge.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della decisione su un punto decisivo; non ricorre se la questione è stata rigettata implicitamente.
art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413
Per il prelievo fiscale sulle plusvalenze da espropriazione rileva, in linea generale, il momento della percezione; tuttavia la norma non può essere applicata in modo da colpire somme pagate in ritardo ingiustificato dalla P.A. rispetto a procedure anteriori al 31 dicembre 1988.
art. 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Viene richiamato come espressione dell'obbligo della P.A. di risarcire il danno ingiusto derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
La contribuente lo invocava per sostenere la validità della rivalutazione fiscale del terreno; il terzo motivo è rimasto assorbito.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 97 Cost.
Richiamato per sostenere che l'interpretazione della disciplina fiscale non può confliggere con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato come parametro di conformità della legislazione nazionale agli obblighi internazionali e convenzionali.
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
Richiamato in relazione alla ragionevole durata del processo e al giusto equilibrio nella tutela dei diritti.
art. 1, Prot. 1, CEDU
Richiamato per escludere un'applicazione retroattiva del regime fiscale che non mantenga un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello, pur senza espressa motivazione su uno specifico motivo, adotti una decisione incompatibile con l'accoglimento di quel motivo, determinandone il rigetto implicito.
- In tema di tassazione delle plusvalenze da espropriazione, la regola generale è quella della rilevanza del momento della percezione della somma; però tale criterio non può essere applicato in modo automatico quando il pagamento avvenga dopo l'entrata in vigore della disciplina fiscale per effetto di un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione in una procedura già sostanzialmente definita in epoca anteriore.
- Quando il ritardo nel pagamento dell'indennità di esproprio dipende dalla condotta della pubblica amministrazione, l'applicazione del nuovo regime fiscale deve essere letta in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, evitando un effetto retroattivo irragionevole che alteri il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del contribuente.
- Se il giudice di merito omette di considerare il profilo decisivo dell'ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, la decisione sulla tassabilità della plusvalenza è viziata per violazione di legge e può essere cassata con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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