Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di differenze retributive e del controvalore di una carta di libera circolazione (CLC). La corte d'appello, decidendo sull'opposizione proposta dalla società, ha revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto al lavoratore solo una parte delle somme: differenze tabellari e l'importo di 676 euro quale controvalore della CLC. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento monitorio e sull'onere della prova, sostenendo che mancasse prova e liquidità del credito per il controvalore della CLC e che la revoca del decreto fosse illegittima; 2) ha censurato la decisione nella parte in cui ha quantificato il controvalore della CLC secondo un criterio ritenuto improprio, sostenendo che la CLC avesse natura retributiva e che vi fosse discriminazione rispetto ai dipendenti della società committente; 3) ha lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi a una precedente sentenza e all'identità tra diverse discipline della CLC; 4) ha contestato la compensazione delle spese. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la CLC non avesse natura retributiva e che il mancato godimento non fosse monetizzabile. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale e fondato il ricorso incidentale della società, affermando che la CLC non è un emolumento retributivo ma un'agevolazione collegata allo status di dipendente o ex dipendente, svincolata dalla prestazione lavorativa e non convertibile, se non utilizzata, in denaro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ha accolto il ricorso incidentale della società, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del controvalore della carta di libera circolazione e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda del lavoratore relativa a tale importo, dichiarando che nulla è dovuto a questo titolo. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È invocato come vizio di violazione di legge per censurare la qualificazione del credito e la liquidazione del controvalore della CLC.
È invocato per denunciare l'omesso esame di fatti asseritamente decisivi.
Richiamato in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo e alla liquidità del credito.
Richiamato in relazione alla prova scritta posta a fondamento del procedimento monitorio.
Richiamato con riferimento all'onere della prova del credito azionato.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e alla dedotta carenza probatoria.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa efficacia del giudicato.
Richiamato per sostenere la natura retributiva della CLC nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato per sostenere che il beneficio dovesse essere trattato come componente della retribuzione.
Richiamato insieme alle altre norme retributive per sostenere la natura salariale del beneficio.
Richiamato insieme alle altre norme retributive per sostenere la natura salariale del beneficio.
art. 23 CCNL di Gruppo FS 2003
Richiamato per la disciplina collettiva della carta di libera circolazione.
art. 1 L. 1369/1960
Richiamato per il divieto di interposizione di manodopera e per la prospettata discriminazione tra lavoratori.
Richiamato per il profilo fiscale del valore della CLC.
Richiamato per il profilo fiscale del valore della CLC.
D.M. 12 novembre 2009
Richiamato per la quantificazione fiscale del valore della CLC.
Richiamato per lamentare l'erronea applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito.
Richiamato per la medesima censura sulla decisione di merito.
Richiamato quale parametro di motivazione sintetica e per la censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per escludere che la compensazione delle spese costituisca autonomo vizio di cassazione nella formulazione proposta.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito della memoria.
Richiamati per contestare la qualificazione della CLC come emolumento retributivo.
Richiamato tra le norme evocate nel ricorso incidentale sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme evocate nel ricorso incidentale sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme evocate nel ricorso incidentale sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme evocate nel ricorso incidentale sulla disciplina del rapporto di lavoro.
L. 21 novembre 1955, n. 210, artt. 2, 14 e 21
Richiamata dal ricorrente incidentale tra le fonti che disciplinano l'istituto della libera circolazione.
art. 10, comma 15, L. 14/1986
Richiamato dal ricorrente incidentale tra le fonti che disciplinano l'istituto della libera circolazione.
artt. 1 e 7 L. 21 novembre 1955
Richiamati dal ricorrente incidentale tra le fonti che disciplinano l'istituto della libera circolazione.
D.M. 15 aprile 1987
Richiamato dal ricorrente incidentale tra le fonti che disciplinano l'istituto della libera circolazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale esamina in modo pieno non solo i presupposti del monitorio ma anche il merito della pretesa creditoria, sulla base di tutti gli elementi dedotti dalle parti.
- Un provvedimento giudiziale che non determini un importo liquido, o liquidabile con semplice operazione aritmetica, può valere come condanna generica o come idonea prova scritta, ma la quantificazione del credito può richiedere ulteriore accertamento o essere effettuata sulla base di altri documenti nel successivo giudizio di opposizione.
- La carta di libera circolazione riconosciuta al dipendente o ex dipendente non ha natura retributiva: è un'agevolazione collegata allo status soggettivo e non alla controprestazione lavorativa, sicché il suo mancato utilizzo non genera, di regola, un diritto alla monetizzazione.
- La qualificazione giuridica del credito come retributivo o non retributivo è questione di diritto rilevabile d'ufficio quando incide sull'an debeatur e sull'esatta individuazione del petitum.
- Il giudicato non si forma su una mera valutazione probatoria, ma sulla statuizione di fatto e diritto idonea a costituire la premessa logica indispensabile del decisum; un precedente accertamento non impedisce il riesame di questioni diverse o di valutazioni non coperte da giudicato.
- La censura sulle spese di lite non può essere proposta come autonomo vizio della sentenza se si risolve nella contestazione di un effetto consequenziale dell'accoglimento o del rigetto delle domande.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23951/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23956/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →