Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di differenze retributive e del controvalore economico della carta di libera circolazione (CLC) non goduta. In appello la società datrice ha ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna solo parziale al pagamento di differenze tabellari e del controvalore della CLC. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il credito per il controvalore della CLC fosse provato e liquido, e che non vi fosse ragione per revocare il decreto ingiuntivo; (2) ha dedotto violazione di norme sostanziali e contrattuali per avere la Corte territoriale qualificato la CLC in modo non retributivo e per averne quantificato il valore con criterio risarcitorio/equitativo e fiscale, lamentando inoltre una discriminazione rispetto ai dipendenti diretti della società; (3) ha lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi a una precedente sentenza tra le parti e all’identità tra diverse discipline della CLC, in relazione sia all’ammissibilità del credito monitorio sia alla sua quantificazione; (4) ha censurato la compensazione delle spese di lite operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi sulla prova scritta richiesta per il monitorio e che, comunque, l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della domanda creditoria. Ha rigettato anche il secondo motivo, precisando che la CLC non ha natura retributiva, ma costituisce agevolazione collegata allo status di dipendente o pensionato e non convertibile, se inutilizzata, in denaro; ha quindi corretto la motivazione della sentenza d’appello, che aveva liquidato il credito con criterio risarcitorio, pur lasciando fermo il dispositivo. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che la precedente sentenza richiamata non produceva giudicato esterno su una valutazione probatoria e che l’identità tra le diverse CLC era una valutazione, non un fatto storico decisivo omesso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulle spese, ritenendo che la censura non fosse autonomamente proponibile come vizio di cassazione. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato per la verifica dei presupposti del procedimento monitorio e della prova scritta del credito.
art. 634 c.p.c.
la sentenza chiarisce che la prova scritta può essere integrata da una sentenza di condanna generica, ma non quando il credito sia del tutto illiquido o non determinabile senza ulteriori elementi esterni.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi una violazione nella decisione impugnata.
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato; la Corte esclude che una precedente decisione su valutazioni probatorie produca giudicato esterno.
art. 2094 c.c.
richiamato dal ricorrente nel tentativo di qualificare il rapporto e la natura della prestazione/benefit.
art. 2120 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo ai fini della natura della CLC.
art. 2121 c.c.
richiamato dal ricorrente nell’ambito delle norme retributive.
art. 23 CCNL di Gruppo FS 2003
richiamato quale fonte contrattuale del beneficio della carta di libera circolazione.
art. 1 L. 1369/1960
richiamato per la prospettazione del divieto di interposizione di manodopera e per la doglianza di discriminazione.
artt. 9 e 51 d.P.R. 917/1986
richiamati per il criterio di quantificazione fiscale del benefit, poi ritenuto non corretto come base per il caso concreto.
D.M. Infrastrutture 12 novembre 2009
richiamato per la determinazione del valore economico chilometrico della carta di libera circolazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma del vizio di legittimità per violazione di legge invocata nei primi, secondi e quarti motivi.
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre errori processuali e di motivazione giuridica.
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma invocata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude la decisività o la storicità dei fatti dedotti.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma senza accoglimento della censura.
art. 114 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione equitativa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il tema della motivazione della sentenza d’appello.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza modificare il dispositivo.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo sulla compensazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 336 c.p.c.
richiamato per evidenziare che la questione delle spese è un effetto espansivo interno dell’eventuale accoglimento, non un autonomo vizio di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il processo si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa creditoria, sicché possono essere valutati tutti gli elementi probatori offerti dalle parti e non solo i vizi del provvedimento monitorio.
- Una sentenza che non individui un importo determinato o agevolmente determinabile con mero calcolo aritmetico può valere, in via generale, come condanna generica o come titolo idoneo solo se il credito sia poi liquidabile con ulteriori elementi; se invece il quantum richiede dati estranei al titolo o valutazioni ulteriori, non basta per fondare il credito monitorio senza altra prova.
- La carta di libera circolazione ferroviaria non ha natura retributiva: è un’agevolazione collegata allo status di dipendente o pensionato, svincolata dalla controprestazione lavorativa, e se non utilizzata non si converte automaticamente in un controvalore monetario.
- La qualificazione giuridica di un credito o di un benefit può essere rilevata d’ufficio quando la relativa questione sia devoluta con il motivo di ricorso e incida sulla correttezza giuridica della decisione impugnata.
- Il giudicato esterno non si forma su una mera valutazione probatoria o su una precedente ricostruzione fattuale non decisiva; per produrre preclusione occorre una statuizione su un punto comune di diritto o di fatto costituente premessa logica indispensabile del decisum.
- La censura sulle spese di lite non è autonomamente veicolabile come vizio della sentenza quando si traduce nella mera conseguenza dell’eventuale riforma o cassazione del capo principale, trattandosi di effetto espansivo interno della decisione.
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