Cassazione Civile, Ordinanza n. 23951/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un giudizio relativo alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola. Dopo che la Corte d'appello aveva rigettato la revocazione proposta avverso una precedente sentenza della stessa Corte ed aveva condannato la parte soccombente alle spese, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la presenza agli atti, nel giudizio principale, di una dichiarazione reddituale idonea all'esonero dalle spese di lite, anche senza autentica della firma da parte del difensore. Con il secondo ha denunciato violazione della medesima norma in relazione alla regolazione delle spese nel giudizio di revocazione, sostenendo che la dichiarazione avrebbe dovuto valere ai fini dell'esenzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva in realtà esaminato la dichiarazione e l'aveva reputata inidonea perché prodotta solo in copia e illeggibile nella parte relativa all'autenticazione, con conseguente incertezza sulla sua autenticità e paternità; pertanto non vi era errore revocatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato in astratto l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. anche al giudizio di revocazione, ma ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione impugnata si fondava anche sulla circostanza, non censurata, che la dichiarazione era mera copia; inoltre la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia era stata correttamente ritenuta irrilevante perché non contenente il requisito richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che vi fosse un errore revocatorio, perché la Corte d'appello aveva valutato la dichiarazione reddituale e l'aveva ritenuta invalida per difetto di autenticità e perché prodotta in copia. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, poiché la censura non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare quella relativa alla natura di mera copia del documento. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'INPS. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
La norma sull'esonero dalle spese nei processi previdenziali è astrattamente applicabile anche al giudizio di revocazione; tuttavia il beneficio presuppone una dichiarazione reddituale valida e idonea, la cui mancanza o inidoneità esclude l'esonero.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato implicitamente nel riferimento al ricorso per revocazione contro la sentenza di appello, quale rimedio oggetto della vicenda processuale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio non sussiste quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato il documento asseritamente trascurato e ne abbia tratto una valutazione di inidoneità: in tal caso si è al cospetto di un apprezzamento di merito, non di un errore di percezione.
- Per ottenere l'esonero dalle spese nei giudizi previdenziali è necessaria una dichiarazione reddituale valida, autentica e idonea; una copia non integra, di per sé, il presupposto richiesto, soprattutto se la firma autenticata risulti illeggibile o l'atto non consenta di verificarne autenticità e paternità.
- In sede di cassazione una censura è inammissibile se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende improduttiva la critica anche se un'altra ragione sia contestata.
- La disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c. opera, in via astratta, anche nel giudizio di revocazione relativo a controversie previdenziali, ma la sua applicazione concreta dipende dal puntuale rispetto dei requisiti documentali richiesti per l'esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23956/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →