Cassazione Civile, Ordinanza n. 23956/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda della lavoratrice volta a ottenere la declaratoria di illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione di un indebito. In primo grado il tribunale aveva rigettato il ricorso e condannato la lavoratrice alle spese; la corte d'appello ha confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione andasse interpretata secondo il contenuto complessivo dell'atto e la finalità pratica perseguita, e che la corte territoriale avesse trascurato il richiamo alla dichiarazione reddituale e l'effettiva contestazione della non applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. alla materia del lavoro agricolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'interpretazione della domanda giudiziale e dell'impugnazione spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in limiti molto ristretti; inoltre, l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non integra violazione di legge ma attiene alla concreta applicazione della norma o a un giudizio di fatto. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva correttamente ritenuto che il mero richiamo alla dichiarazione reddituale non includesse la specifica censura contro la statuizione di non applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., questione autonoma e decisiva. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre disposto spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione non sussiste, perché la censura mirava in sostanza a contestare l'interpretazione dell'atto di impugnazione compiuta dal giudice di merito, attività sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge, poiché non riguarda il significato della norma ma la sua concreta applicazione al caso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo sull'apprezzamento di fatto del giudice di merito è consentito solo nei limiti del vizio di motivazione, nei casi e secondo i confini ancora ammessi dalla norma.
La questione della sua applicabilità alla materia del lavoro agricolo è stata considerata autonoma e distinta rispetto al tema della presenza o validità della dichiarazione reddituale.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
Norma richiamata come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda, delle eccezioni e dell'atto di impugnazione è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo quando trasmodi in una violazione effettiva delle regole di interpretazione o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la decisione del giudice di appello che, interpretando l'atto di gravame, ritenga non devoluta una specifica questione giuridica distinta e autonoma rispetto agli altri profili dedotti.
- La critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito sulla portata dell'impugnazione non può essere veicolata come violazione di legge se, in realtà, mira a contestare un apprezzamento di fatto.
- Quando il giudice di merito individua una questione decisiva come autonoma e non specificamente censurata, il ricorso per cassazione che si limiti a un richiamo generico o implicito delle allegazioni non è idoneo a incrinare la ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23951/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →