Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva opposto un'iscrizione ipotecaria fondata su una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale e aveva compensato le spese; la Corte d'appello aveva confermato la compensazione, richiamando una asserita permanenza dell'incertezza giurisprudenziale successiva alle Sezioni Unite del 2016. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente in appello denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta sulla base di ragioni inesistenti o comunque inidonee, perché non vi era in concreto un contrasto giurisprudenziale idoneo a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, ratione temporis, si applicava l'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 e come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018; ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione era erronea, perché il precedente richiamato non dimostrava affatto la persistente incertezza della giurisprudenza e non sussistevano, nel caso concreto, gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"

    nel testo applicabile al caso, consente la compensazione solo in presenza delle condizioni tipizzate e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • D.L. n. 132 del 2014

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel testo rilevante

  • L. n. 162 del 2014

    conversione del decreto-legge che ha modificato l'art. 92 c.p.c.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92 c.p.c., ampliando i casi di compensazione

  • Cass. SS.UU. n. 22553 del 2016

    richiamata nella motivazione d'appello come indice di incertezza giurisprudenziale, ma la Cassazione rileva che il riferimento era incongruo e probabilmente erroneo

  • Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016

    precedente effettivamente ribadito dalla successiva giurisprudenza sul termine di prescrizione dei crediti contributivi iscritti a ruolo e cartolarizzati

  • Cass. n. 24106 del 2019

    la Corte di merito l'aveva letta in senso contrario, ma la Cassazione chiarisce che confermava l'orientamento consolidato e non un contrasto

  • Cass. n. 24234/2016

    richiamata per affermare che le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono in presenza di novità o oggettiva incertezza delle questioni, circostanze non presenti nel caso

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la compensazione può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile, e la motivazione deve rendere percepibile la concreta sussistenza delle condizioni legali che derogano al principio di soccombenza.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese riguarda l'astratta idoneità delle ragioni addotte e la correttezza della sussunzione del caso concreto nella norma; è denunciabile come violazione di legge il travisamento del contenuto dei precedenti o l'affermazione di un contrasto giurisprudenziale inesistente.
  • Non integrano, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese la mera affermazione di un'incertezza giurisprudenziale se i precedenti richiamati mostrano invece un orientamento consolidato o non smentito sulla questione decisiva.
  • Quando il giudice di merito fonda la compensazione su un presunto mutamento di giurisprudenza, deve verificare in modo rigoroso che tale mutamento sia effettivo e rilevante rispetto alla controversia, altrimenti la deroga al principio di soccombenza è illegittima.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.