Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere Euro 23.634,07 per indebita percezione, nel periodo 2011-2014, di quote di integrazione al minimo della pensione, ritenute non spettanti per superamento del reddito. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda della pensionata volta a far dichiarare illegittimo il provvedimento di ripetizione, ritenendo che nel 2009 fossero stati percepiti redditi da rendita assicurativa e che non fosse stata presentata la dichiarazione dei redditi, con conseguente errata erogazione dell’integrazione negli anni successivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato, per essere stata comunque condannata alle spese nonostante avesse reso la dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma. Sosteneva che il giudizio rientrasse nell’ambito delle controversie previdenziali/protettive per le quali opera l’esonero dalle spese in caso di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il beneficio di esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. si applica non solo ai giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale sia chiesta in via diretta, ma anche quando la domanda di accertamento dell’illegittimità della ripetizione investa, come nel caso concreto, il diritto del pensionato a trattenere la quota di pensione contestata dall’INPS. Perciò la Corte d’appello aveva erroneamente condannato la ricorrente alle spese nonostante la rituale dichiarazione di esonero. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con decisione senza rinvio in tale parte ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la presenza di orientamenti non perfettamente univoci.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente ... non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari"
l’esonero dalle spese opera nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e, secondo la Corte, anche quando la domanda abbia come oggetto diretto il diritto a trattenere somme pensionistiche contestate dall’INPS
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003
ha modificato il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. richiamato dalla ricorrente
richiamato per affermare la rituale allegazione e produzione degli atti a sostegno del motivo
richiamato per la corretta produzione documentale del ricorso
richiamato come limite all’esonero dalle spese previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3
richiamato come parametro per la soglia reddituale dell’esonero
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 77
richiamato nel calcolo della soglia reddituale prevista per l’esenzione
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
ha disciplinato la trattazione camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza
utilizzato per la cassazione senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese
Massime di principio
- L’esonero dalle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non si applica a qualunque controversia in materia previdenziale, ma ai soli giudizi nei quali la domanda abbia come oggetto diretto il conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale.
- Quando la domanda principale mira a contestare un provvedimento di ripetizione di indebito pensionistico e coinvolge direttamente il diritto del pensionato a trattenere la prestazione erogata, la controversia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., se ricorrono gli altri presupposti di legge.
- La dichiarazione sostitutiva resa dalla parte nei termini di legge impedisce la condanna alle spese nei giudizi previdenziali o assistenziali coperti dalla norma, salvo i limiti espressamente previsti.
- In presenza di errore del giudice di merito nella sola statuizione sulle spese, la cassazione può avvenire senza rinvio limitatamente a tale capo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- L’interpretazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere coerente con la ratio di favor per l’accesso alla tutela previdenziale e assistenziale, ma tale disciplina resta di stretta interpretazione e non è estensibile a domande meramente indirette o eventuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23951/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23956/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →