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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere Euro 23.634,07 per indebita percezione, nel periodo 2011-2014, di quote di integrazione al minimo della pensione, ritenute non spettanti per superamento del reddito. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda della pensionata volta a far dichiarare illegittimo il provvedimento di ripetizione, ritenendo che nel 2009 fossero stati percepiti redditi da rendita assicurativa e che non fosse stata presentata la dichiarazione dei redditi, con conseguente errata erogazione dell’integrazione negli anni successivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato, per essere stata comunque condannata alle spese nonostante avesse reso la dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma. Sosteneva che il giudizio rientrasse nell’ambito delle controversie previdenziali/protettive per le quali opera l’esonero dalle spese in caso di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il beneficio di esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. si applica non solo ai giudizi in cui la prestazione previdenziale o assistenziale sia chiesta in via diretta, ma anche quando la domanda di accertamento dell’illegittimità della ripetizione investa, come nel caso concreto, il diritto del pensionato a trattenere la quota di pensione contestata dall’INPS. Perciò la Corte d’appello aveva erroneamente condannato la ricorrente alle spese nonostante la rituale dichiarazione di esonero. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con decisione senza rinvio in tale parte ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la presenza di orientamenti non perfettamente univoci.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’esonero dalle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non si applica a qualunque controversia in materia previdenziale, ma ai soli giudizi nei quali la domanda abbia come oggetto diretto il conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale.
  • Quando la domanda principale mira a contestare un provvedimento di ripetizione di indebito pensionistico e coinvolge direttamente il diritto del pensionato a trattenere la prestazione erogata, la controversia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., se ricorrono gli altri presupposti di legge.
  • La dichiarazione sostitutiva resa dalla parte nei termini di legge impedisce la condanna alle spese nei giudizi previdenziali o assistenziali coperti dalla norma, salvo i limiti espressamente previsti.
  • In presenza di errore del giudice di merito nella sola statuizione sulle spese, la cassazione può avvenire senza rinvio limitatamente a tale capo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L’interpretazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere coerente con la ratio di favor per l’accesso alla tutela previdenziale e assistenziale, ma tale disciplina resta di stretta interpretazione e non è estensibile a domande meramente indirette o eventuali.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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