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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l'anno 2009, disposta dall'INPS sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati. In appello la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'ente e ha condannato la soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito, escludendo l'applicazione del regime di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché la dichiarazione non risultava sottoscritta personalmente dalla parte. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, sostenendo di avere effettivamente depositato una dichiarazione di esenzione dalle spese sottoscritta personalmente e che la Corte d'appello avrebbe errato nel valorizzare la sola mancanza di sottoscrizione della dichiarazione presente in memoria di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità, poiché la ricorrente non aveva allegato al ricorso la dichiarazione di esenzione asseritamente sottoscritta né l'atto introduttivo del giudizio di primo grado da cui avrebbe dovuto emergere la veridicità delle sue deduzioni. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della censura, senza rinvio ad atti o fonti esterne, in applicazione degli artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'INPS ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la norma sull'esenzione dalle spese di lite è stata invocata dalla ricorrente; la Corte d'appello aveva ritenuto inefficace la dichiarazione non sottoscritta personalmente, ma la Cassazione non ha esaminato il merito della questione per inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione dalle spese; la Corte non entra nel merito della sua applicazione concreta.

  • art. 92 c.p.c.

    norma richiamata in combinazione con le altre disposizioni sulle spese; non è oggetto di autonomo scrutinio di merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve esporre in modo specifico i motivi e contenere gli elementi necessari a sorreggerli, senza rinvii generici ad atti esterni.

  • art. 369, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve essere corredato dagli atti e documenti su cui si fonda la censura, ai fini dell'autosufficienza.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per il termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, allegare gli atti e i documenti decisivi su cui fonda il motivo, senza demandare alla Corte la ricerca di fonti esterne al ricorso.
  • La mancanza di specificità del motivo, quando impedisce alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della doglianza, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve porre a carico del ricorrente soccombente le spese del giudizio e dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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