Cassazione Civile, Ordinanza n. 31552/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per due porzioni di un fabbricato situato in Altavilla Vicentina, destinate rispettivamente a parcheggio interrato e ad area di vendita con magazzini e servizi, censite in categoria D/8. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo nullo l'atto per carenza di motivazione, in particolare per la mancata allegazione della documentazione relativa alla metodologia di stima diretta utilizzata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato e che non fosse necessaria l'allegazione della documentazione tecnica della stima; con il secondo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, affermando che i criteri di stima erano stati ricavati da un rogito notarile relativo al fabbricato ancora in costruzione e riferito all'anno 2011, mentre il valore doveva essere ancorato al momento dell'ultimazione nel 2015. La contribuente resiste con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso originario della contribuente. In sostanza viene affermato che, per gli immobili a destinazione speciale classificati con stima diretta nell'ambito della procedura DOCFA, l'avviso di classamento non è viziato per mancata allegazione della specifica metodologia di stima, quando gli elementi valutativi siano già conoscibili dal contribuente e l'Ufficio abbia utilizzato dati e criteri tecnici coerenti con la disciplina catastale. Le spese di merito sono compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2 D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993 n. 75
è assunto come norma di riferimento per la procedura DOCFA e per l'attribuzione della rendita catastale
art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994 n. 701
è assunto come norma di riferimento della procedura DOCFA
art. 3 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939 n. 1249
è richiamato come base della dichiarazione di accatastamento
art. 56 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
è richiamato come base della dichiarazione di accatastamento e del sistema catastale
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939 n. 1249
«La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati [...] è determinata con stima diretta per ogni singola unità»
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare la rendita va determinata con stima diretta
art. 30 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
«Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale [...] si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»
conferma la necessità della stima diretta per determinate unità immobiliari
art. 37 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il reddito medio ordinario è determinato mediante stima diretta
art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604
è richiamato per affermare che la stima diretta è il metodo previsto anche per gli immobili del gruppo D
art. 2 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
è richiamato per il criterio del capitale fondiario e del saggio di interesse
art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
è richiamato tra i parametri dell'estimo catastale per la stima
art. 29 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
è richiamato per il saggio di interesse da applicare al capitale fondiario
art. 52, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
è richiamato quale base dei moltiplicatori catastali, da cui si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione
art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
è richiamato quale base dei moltiplicatori catastali
art. 12, comma 1, D.L. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988 n. 154
è richiamato quale base dei moltiplicatori catastali
è applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
è richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel classamento di immobili a destinazione speciale o particolare, attribuiti in categoria D nell'ambito della procedura DOCFA, la rendita va determinata mediante stima diretta secondo i criteri catastali previsti dalla legge.
- La mancata allegazione all'avviso di classamento della documentazione tecnica relativa alla stima non integra di per sé vizio di motivazione, quando la stima sia un atto conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente e il procedimento abbia natura partecipativa.
- L'obbligo motivazionale dell'avviso è più intenso solo quando l'Amministrazione disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente; se invece li rivaluta tecnicamente, è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la diversa valutazione operata.
- Per gli immobili soggetti a stima diretta, il sopralluogo non costituisce un requisito di legittimità dell'atto né un diritto del contribuente; l'Ufficio può fondarsi anche sulla documentazione già acquisita, purché idonea a individuare le caratteristiche del bene.
- Nella determinazione della rendita catastale, il saggio di capitalizzazione o di interesse non è liberamente discrezionale per l'Ufficio, ma è determinato in via fissa dalla disciplina catastale e dai moltiplicatori normativi.
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