Cassazione Civile, Sentenza n. 31327/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania che aveva rigettato l'appello avverso avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla rideterminazione del valore venale di un terreno sito a Serrara Fontana (NA). I ricorrenti deducevano omissione o insufficienza di motivazione, mancata prova del maggior valore posto dall'Ufficio (valore di €27/mq), mancata considerazione della perizia di parte (Ing. Maltese), violazione dell'art. 52 d.P.R. 131/1986 per non aver valutato che il terreno sarebbe non edificabile secondo il certificato di destinazione urbanistica, e invocavano l'effetto preclusivo (giudicato esterno) di una successiva sentenza favorevole a un coobbligato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione/produzione in cassazione dei documenti richiamati (es. certificato di destinazione urbanistica, sentenza invocata per giudicato esterno). Sotto il merito, la Corte ha confermato che la Commissione Regionale e il primo grado hanno adeguatamente motivato la valutazione del terreno basata sul criterio comparativo con atti similari, e che la perizia stragiudiziale di parte ha valore indiziario e non vincola il giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato infondato; i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese giudiziali (compenso liquidato in euro 800,00 oltre spese) e al contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Regole sui motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (omessa o insufficiente motivazione) e n.5 (omesso esame di fatto storico decisivo). La Corte richiama l'onere del ricorrente di indicare con dettaglio il fatto omesso e la sua decisività; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 51 e art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro l'Ufficio può utilizzare criteri valutativi non tassativi (es. comparazione con atti similari) purché l'atto impositivo sia adeguatamente motivato e indichi criteri e atti richiamati, in modo da consentire il contraddittorio.
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: i documenti e atti del giudizio di merito richiamati devono essere riprodotti o almeno indicati con precisione per consentirne l'esame; l'omissione rende la censura inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Norme sul contenuto del ricorso e sul necessario richiamo delle prove/atti: collabora all'onere di specificità dei motivi in cassazione.
Per invocare il giudicato esterno occorre produrre la copia della sentenza con le relative certificazioni; la mancata produzione formale comporta l'inammissibilità della censura basata sul giudicato esterno.
Richiamato nel contesto del giudicato esterno: l'effetto preclusivo di una sentenza deve essere dimostrato tramite la stessa decisione, riprodotta nel ricorso di cassazione.
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134
Riformulazione dell'art. 360 c.p.c., che ha introdotto (o precisato) il vizio denunciabile per omesso esame di fatto decisivo; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Previsione del versamento aggiuntivo a carico delle parti ricorrenti a titolo di contributo unificato nelle ipotesi indicate; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni Semplici)
La Corte richiama orientamenti consolidati (Sez. U. e altre pronunce) su: natura e limiti della motivazione, onere di autosufficienza del ricorso, valore probatorio della perizia stragiudiziale (solo indiziario), e l'impossibilità per la Corte di Cassazione di sindacare valutazioni di merito non viziate.
Massime di principio
- La valutazione del valore di un immobile da parte dell'Amministrazione tributaria può legittimamente basarsi sul criterio comparativo con atti similari; tale scelta è ammessa se l'avviso di rettifica indica i criteri e gli atti utilizzati in modo da garantire il contraddittorio.
- La perizia stragiudiziale di parte ha valore indiziario ma non vincola il giudice di merito; la scelta del giudice sulle risultanze probatorie rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione formale o mancanza assoluta di motivazione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito: i motivi devono contestare vizi di diritto o di motivazione precisando i fatti omessi e la loro decisività (art. 360 c.p.c., n.5).
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i documenti e le sentenze su cui si fondano le censure (es. certificati urbanistici, sentenze che si invocano per giudicato) devono essere riprodotti o indicate con precisione per consentirne l'esame; la mera richiamazione genera inammissibilità.
- Per far valere l'effetto preclusivo (giudicato esterno) è necessario produrre la sentenza invocata nel ricorso di cassazione (testo integrale e certificazioni); senza ciò la censura è inammissibile.
- L'avviso di rettifica è considerato 'completo' se contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e i relativi estremi, così da permettere al contribuente di chiedere gli atti e contestarli; la mancata deduzione in merito agli atti richiamati può indebolire le censure del contribuente.
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