Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31301/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli attori (Donzelli e Albanesi) avevano citato Cesa S.r.l. per difetti di costruzione dell'immobile invocando l'azione speciale di cui all'art. 1669 c.c. (con domande di riduzione prezzo e risarcimento o esecuzione lavori) e, in via alternativa, l'azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto prescritta l'azione ex art. 1669 ma ammissibile l'azione ex art. 2043; la Corte d'appello ha confermato e condannato la società in base all'art. 2043. Cesa S.r.l. ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente sostituito l'azione generale a quella speciale per eludere i limiti di decadenza/prescrizione dell'art. 1669 e violato il principio di specialità. La Corte di Cassazione ha esaminato i rapporti sistematici tra art. 1669 e art. 2043 e la questione se l'azione generale possa essere esperita per gli stessi fatti al fine di superare i termini (decadenza/prescrizione) o l'onere probatorio più favorevole della norma speciale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso della Cesa S.r.l., cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Nel provvedimento la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 1669 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c.; l'azione generale ex art. 2043 può essere invocata solo quando, al momento in cui il diritto origina, manchino i presupposti oggettivi o soggettivi richiesti dalla norma speciale (es. natura dell'immobile, natura dei difetti, causa o insorgenza oltre il termine decennale). Non è invece ammesso utilizzare l'azione generale per aggirare i limiti temporali (decadenza/prescrizione) o il più favorevole regime probatorio della norma speciale quando i suoi presupposti sussistono. La Corte ha inoltre rimesso alla Corte d'appello di adeguarsi al principio enunciato e di decidere sulle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Norma speciale in materia di responsabilità per vizi e difetti delle opere di appalto; impone una presunzione iuris tantum di responsabilità del costruttore, prevede limiti temporali (denunzia/decadenza entro un anno dalla scoperta e limite sostanziale di dieci anni dal compimento dell'opera) e rovescia, in parte, l'onere probatorio a carico del costruttore. Si applica prioritariamente quando sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi delineati dalla norma.

  • art. 2043 c.c.

    Norma generale di responsabilità aquiliana per fatto illecito: richiede la prova della condotta, dell'evento lesivo, del nesso causale e della colpa; l'onere della prova grava sul danneggiato (art. 2697 c.c.). Può essere utilizzata solo ove, ex ante, non ricorrano i presupposti della norma speciale (art. 1669 c.c.), non per eludere i termini o il regime probatorio della norma speciale.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamata quale riferimento alla sussidiarietà tra azioni tipiche e azione generale di arricchimento; la giurisprudenza applicata nel testo indica che l'azione generale non è proponibile quando l'attore avrebbe potuto esercitare un'azione tipica che però si sia prescritta.

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale sulla prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; con riferimento all'art. 2043, il danneggiato deve provare condotta, evento, nesso e colpa.

  • art. 2947 c.c.

    Norma sul termine ordinario di prescrizione (dieci anni) citata in relazione al diverso regime prescrizionale che non può essere aggirato facendo ricorso all'azione generale quando la norma speciale sarebbe applicabile.

  • art. 183 c.p.c. (comma 6, n.1) e artt. 380-bis e 378 c.p.c.

    Riferimenti procedurali all'istruttoria e alla memorie di parte; citati nella fase di deposito memorie e nella discussione, senza che mutino il principio sostanziale esaminato.

  • art. 132 c.p.c., art. 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nei motivi di doglianza in tema di motivazione della sentenza; la Corte di legittimità ha esaminato la questione motivazionale, ritenendo fondato il ricorso per la sostanza del profilo di diritto affrontato.

Massime di principio

  • L'art. 1669 c.c. (responsabilità del costruttore per vizi o rovina) è una norma speciale: se i suoi presupposti oggettivi e soggettivi sussistono sin dall'origine del diritto, l'attore deve utilizzare questa tutela speciale e non può poi aggirarla proponendo l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. per ottenere un diverso regime temporale o probatorio.
  • L'azione generale ex art. 2043 c.c. è ammissibile soltanto quando 'ex ante' mancano i presupposti per l'applicazione della norma speciale (per esempio: immobile non destinato a lunga durata, difetti diversi da rovina/pericolo di rovina/gravi difetti, insorgenza del difetto oltre il termine decennale, o mancanza della legittimazione soggettiva prevista dall'art. 1669).
  • Non è consentito usare l'art. 2043 c.c. per eludere la decadenza o la prescrizione previste dall'art. 1669 c.c.: il corretto momento di verifica è quello in cui il diritto origina (ex ante), non il momento in cui l'attore decide quale azione esercitare (ex post).
  • In caso di scelta dell'azione generale, l'attore assume l'onere probatorio completo (condotta, evento, nesso causale, colpa) secondo art. 2697 c.c.; l'azione speciale, quando applicabile, offre presunzioni a favore dell'attore e inverte parzialmente l'onere della prova a carico del costruttore.
  • La denunzia prevista dall'art. 1669 (utile ai fini del decorso dell'anno per la decadenza) richiede un grado apprezzabile di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro causalità rispetto all'esecuzione dell'opera; semplici sospetti o segni esteriori di scarsa rilevanza non fanno decorrere il termine.
  • Quando si propone un giudizio su difetti edilizi, va valutato preliminarmente se sussistono i presupposti dell'art. 1669: se sì, l'azione speciale è la via principale; se no, si può ricorrere all'art. 2043, ma senza pretendere di beneficiare del regime più favorevole previsto per la norma speciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.