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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31330/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Danno al veicolo per investimento di un capriolo. La ricorrente chiedeva il risarcimento sostenendo la responsabilità della Regione per non aver adottato misure idonee a prevenire l'ingresso della fauna selvatica sulla sede stradale. In primo grado la domanda fu accolta ai sensi dell'art. 2043 c.c.; in appello la Regione vinse perché il Tribunale ritenne non provata la colpa e ritenne che molte misure (segnaletica, recinzioni) fossero competenza del proprietario della strada (Provincia). In cassazione la parte ha dedotto per la prima volta l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., sostenendo che, trattandosi di danno da animale, opera la presunzione di responsabilità e che spettava alla Regione provare il caso fortuito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha stabilito che l'art. 2052 c.c. è applicabile ai danni causati dalla fauna selvatica e che tale onere di applicazione può essere prospettato anche per la prima volta in sede di legittimità quando nei gradi di merito non vi sia stata pronuncia espressa sulla norma applicabile (principio jura novit curia). Ha respinto l'eccezione di giudicato interno avanzata dalla Regione, ritenendo che la scelta tra applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2052 c.c. non costituisca una qualificazione della domanda che abbia impedito la nuova deduzione in cassazione. Il motivo è stato ritenuto fondato alla luce della consolidata giurisprudenza che estende l'art. 2052 c.c. anche alle Regioni in relazione ai danni da fauna selvatica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata (la Corte liquiderà le spese del giudizio di legittimità al giudice del rinvio).

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma generale della responsabilità extracontrattuale: impone al danneggiato l'onere di provare la colpa dell'autore del fatto illecito e il nesso di causalità.

  • art. 2052 c.c.

    Responsabilità per i danni cagionati da animali: presunzione di responsabilità del proprietario o custode dell'animale, che grava sull'ente proprietario/gestore (anche Regione nel caso di fauna selvatica) e richiede a questi di provare il caso fortuito/esimente.

  • legge 157/1992, art. 1, comma 3

    Attribuisce alle Regioni competenze normative e gestionali in materia di tutela e gestione della fauna selvatica: competenza che comporta anche responsabilità connesse alla gestione.

  • Art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla valutazione di conformità costituzionale dell'interpretazione estensiva dell'art. 2052 c.c.; la Corte costituzionale in passato non ha ritenuto incostituzionale un'interpretazione restrittiva, ma ciò non impedisce un'interpretazione estensiva conforme alla Costituzione.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 4/2001

    Rilevata dalle parti e discussa dalla Cassazione: la Consulta non ha ritenuto l'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 c.c. contraria al principio di uguaglianza, ma ciò non vincola la Cassazione dall'adottare una diversa interpretazione della norma nel rispetto della Costituzione.

  • principio jura novit curia

    Il giudice può individuare d'ufficio la norma applicabile ai fatti accertati anche se la parte non l'ha invocata nei gradi precedenti; quindi la questione su quale norma applicare (2043 o 2052) può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se nei gradi precedenti non vi è stata pronuncia espressa.

Massime di principio

  • I danni causati dalla fauna selvatica possono essere valutati alla stregua dell'art. 2052 c.c.: la responsabilità è presunta e grava sul proprietario/custode (anche se si tratta di una pubblica amministrazione regionale).
  • Quando nei gradi di merito non è stata resa una pronuncia espressa sulla norma applicabile (art. 2043 c.c. vs art. 2052 c.c.), la questione può essere prospettata per la prima volta in Cassazione in virtù del principio jura novit curia.
  • L'applicazione dell'art. 2052 c.c. comporta lo spostamento dell'onere probatorio sulla pubblica amministrazione chiamata a provare il caso fortuito o altra esimente; quindi, in contenziosi analoghi, l'attenzione va posta sulla prova dell'evento imprevedibile e inevitabile.
  • L'eccezione di 'giudicato interno' sulla qualificazione giuridica della domanda non ostacola l'analisi della norma applicabile quando la diversa qualificazione non abbia inciso sull'impostazione del merito o si tratti di mera scelta della norma applicabile ai fatti accertati.
  • Le Regioni, avendo competenze di gestione e tutela della fauna, possono essere chiamate a rispondere per le conseguenze derivanti dalla gestione o mancata gestione della fauna selvatica; dunque, nelle politiche di gestione va considerata anche la potenziale esposizione a responsabilità civile.

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