Sentenza del 20/05/2024 n. 1907 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. XXXXXXX del 18.3.2016 per TARSU 2012. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ingiunzione con pluralità di censure (mancata notifica di avviso di accertamento, mancanza del visto di esecutorietà, difetti di sottoscrizione e motivazione, omessa attivazione del contraddittorio, mancata indicazione del responsabile del procedimento, illegittimità della delibera tariffaria, ecc.). In appello il Comune deduceva, tra l'altro, la corretta liquidazione diretta ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 507/93 e la non necessità di un avviso di accertamento perché la richiesta sarebbe stata calcolata in base alla denuncia presentata dal contribuente e ai dati del ruolo precedente.
La decisione
L'appello del Comune è stato rigettato. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha annullato l'ingiunzione n. XXXXXXX del 18.3.2016 per illegittimità. Motivo principale: il Comune non ha fornito la prova richiesta in giudizio dell'avvenuta presentazione da parte del contribuente della denuncia o di dati definitivi dell'anno precedente che legittimassero la liquidazione diretta senza avviso di accertamento. Perciò l'atto impositivo non è risultato sufficientemente fondato e la pretesa è stata annullata. Spese del grado liquidate in favore del ricorrente.
Norme richiamate
D.lgs. 507/1993, art. 72, comma 1
Consente la liquidazione diretta della tassa rifiuti senza avviso d'accertamento solo quando la liquidazione si basi su dati dell'anno precedente acquisiti e non soggetti a modifica (operazione puramente matematica). L'eccezionalità della norma richiede dati 'definitivi' o non contestati.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamata: L. 296/2006), art. 1, comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Prevede l'obbligo di notifica di un avviso di accertamento quando si procede per omessa dichiarazione o omesso versamento, salvo il caso in cui la liquidazione sia possibile direttamente sui dati certi e definitivi dell'anno precedente.
D.lgs. 446/1997, art. 52, comma 5, lett. d)
Norma richiamata in ordine al visto di esecutorietà apposto dal funzionario responsabile; il visto attesta la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ma non sostituisce l'onere di provare in giudizio l'origine dei dati (es. denuncia del contribuente) che giustificano la liquidazione diretta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 17
Richiamate in relazione ai principi di prova e di diritto di difesa; l'art. 7 (ora anche aggiornato con successivi commi) riguarda l'onere probatorio dell'amministrazione e la necessità di motivazione degli atti impositivi; l'art. 17 riguarda l'accesso agli atti e garantisce il contraddittorio endoprocedimentale.
Legge 31 agosto 2022, n. 130 (modifica art. 7 L. 212/2000), art. 7 comma 5-bis
L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Ribadisce l'onere probatorio a carico dell'amministrazione fiscale: se non fornisce prova chiara e documentale della fondatezza dell'avviso/ingiunzione, l'atto deve essere annullato.
D.lgs. 507/1993, artt. 61 e 69, comma 2
Richiamati dalla difesa del contribuente in relazione alla legittimità della delibera tariffaria e del regolamento comunale Tarsu; la loro violazione può invalidare atti di determinazione delle tariffe se non rispettate le procedure e i presupposti normativi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Riferita alla necessità di motivazione e rispetto del procedimento amministrativo (contraddittorio, indicazione del responsabile del procedimento) per la validità degli atti impositivi.
Massime di principio
- La liquidazione diretta della tassa rifiuti senza invio di avviso di accertamento è ammessa solo se basata su dati dell'anno precedente acquisiti e definitivi (denuncia del contribuente o accertamento divenuto definitivo). Se i dati sono incerti o contestati, l'amministrazione deve adottare un avviso motivato.
- L'onere probatorio in giudizio grava sull'amministrazione: essa deve depositare e dimostrare documentalmente l'esistenza della denuncia del contribuente o del ruolo dell'anno precedente da cui è stata ricavata la liquidazione; in mancanza l'atto impositivo è annullabile.
- Nell'ingiunzione devono essere chiaramente indicati e, se necessario, richiamati i presupposti e i riferimenti (es. denuncia, ruolo precedente) che giustificano la liquidazione diretta; l'assenza di tali riferimenti indebolisce la pretesa.
- Se l'amministrazione avanza una nuova linea difensiva solo in appello (es. produzione ex novo di elementi giustificativi), la questione può essere considerata inammissibile per violazione del contraddittorio, salvo che il giudice decida di affrontare comunque un punto decisivo e facilmente risolvibile a tutela dell'economia processuale.
- In presenza di contestazione del contribuente sui dati usati per la liquidazione, l'istituto dell'avviso di accertamento serve a motivare e dettagliare le ragioni dell'ente; l'omissione di tale atto quando necessaria comporta l'illegittimità dell'azione esecutiva.
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