Cassazione Civile, Ordinanza n. 09560/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese il 16 gennaio 2012, riceveva una cartella di pagamento riferita all'anno d'imposta 2009 notificata presso l'ultima sede legale nel gennaio 2013. L'ex liquidatore e ultimo rappresentante legale della società impugnava la cartella davanti al giudice tributario. L'agente della riscossione eccepiva sin dal primo grado che il ricorso fosse inammissibile perché proposto da un soggetto privo di legittimazione, dato che la società era già estinta; sosteneva inoltre che, una volta cancellata la società, l'eventuale azione avrebbe dovuto essere rivolta ai soci nei limiti di legge e con autonomo titolo, non già al liquidatore. In cassazione l'agente della riscossione deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello per carenza assoluta di motivazione e travisamento dei fatti, perché la CTR aveva erroneamente affermato che la cartella fosse stata notificata al liquidatore nella qualità, mentre risultava notificata alla società presso la sede legale; dall'altro la violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che, nel regime anteriore al d.lgs. n. 175/2014, la cancellazione dal registro comportava l'estinzione definitiva della società e la perdita della capacità processuale e della rappresentanza in capo all'ex liquidatore, con conseguente inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi, ha accertato che la società era già estinta al momento dell'impugnazione e che l'ex liquidatore non aveva più capacità processuale né legittimazione a rappresentarla. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio per vizio originario insanabile, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimato soccombente.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza impugnata, in relazione al dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, indicata dalla ricorrente quale violata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre il vizio processuale di nullità della sentenza per carenza di motivazione e travisamento.
nel regime anteriore al d.lgs. n. 175/2014, la cancellazione della società determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale; la Corte esclude l'applicazione retroattiva del successivo differimento quinquennale.
d.lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4
norma sostanziale non retroattiva, applicabile solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi; non sana notifiche o atti riferiti a società già estinte prima di tale data.
art. 3, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
invocato per affermare che la norma sopravvenuta non può operare retroattivamente in assenza di espresso indice di retroattività.
richiamato per affermare che, nei confronti dei soci, l'azione dell'Amministrazione richiede un autonomo atto impositivo e la prova dei presupposti della responsabilità, inclusa la distribuzione dell'attivo.
base per la cassazione senza rinvio quando il difetto di legittimazione/capacità processuale è originario e insanabile.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, nel regime anteriore al d.lgs. n. 175/2014, comporta l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità processuale, con conseguente difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a proporre o resistere in giudizio per conto della società estinta.
- Il d.lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4, ha natura sostanziale e non retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti estintivi opera solo per le cancellazioni richieste nella sua vigenza e non sanando atti o notifiche relativi a società già estinte prima del 13 dicembre 2014.
- In presenza di un vizio originario di capacità processuale o di legittimazione a instaurare il giudizio, il processo è nullo ab origine e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, poiché la controversia non poteva validamente essere introdotta.
- La mera notifica di un atto tributario alla società estinta o al suo ex liquidatore non è sufficiente a radicare la pretesa nei confronti dei soci: occorre un autonomo atto diretto ai soci e la dimostrazione dei presupposti della loro responsabilità nei limiti dell'attivo riscosso.
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