Cassazione Civile, Ordinanza n. 01347/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La vicenda trae origine da operazioni di investimento svolte da un promotore finanziario collegato alla banca, che avevano determinato la totale perdita del capitale investito dalla cliente. In appello la cliente aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna della banca e del promotore al pagamento di euro 100.000 oltre accessori, sulla base dell'art. 2049 c.c., ritenendo sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività fraudolenta del promotore e le mansioni da questi svolte per conto dell'istituto, nonché escludendo un concorso di colpa della danneggiata. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2049 c.c., 31 TUF, 1127 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato il nesso di occasionalità necessaria e ingiustamente escluso il concorso di colpa; (2) violazione degli artt. 2727 e 2726 c.c. e 116 c.p.c., deducendo l'erroneità dell'uso di presunzioni per affermare l'assenza di concorso di colpa, in presenza di documenti non intestati alla banca e bonifici diretti a uno studio legale; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte avesse ritenuto non contestata la prassi del promotore di incontrare la cliente al domicilio o sul luogo di lavoro, pur essendo circostanze ignote alla banca e quindi non contestabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi processuali, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della banca ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e condotta fraudolenta.
Invocato dalla ricorrente nel dedurre la censura sulla responsabilità connessa all'operato del promotore finanziario.
Citato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma senza che dalla decisione emerga un autonomo rilievo decisorio della Corte sul suo contenuto.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano in sostanza a un riesame del merito istruttorio.
Invocati con riguardo al ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito per escludere il concorso di colpa della danneggiata.
Richiamato per contestare l'affermazione di non contestazione di alcune circostanze fattuali; la Corte ha ritenuto la censura finalizzata a un nuovo giudizio di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Menzianto come dato del procedimento penale di patteggiamento del promotore, valorizzato dal giudice di merito ai fini del quadro fattuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi processuali in una richiesta di nuovo esame delle prove e dei fatti, poiché la Corte di cassazione è giudice della legittimità e non del merito.
- La responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario presuppone, sul piano sostanziale, un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e la condotta illecita; tuttavia la verifica concreta di tale nesso appartiene al giudice di merito.
- Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione del compendio istruttorio, l'apprezzamento delle presunzioni o la valutazione della non contestazione sono inammissibili quando richiedono una rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01284/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01296/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01301/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01310/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_civile · 21 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01314/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →