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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24826/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione con cui l'autorità del lavoro ha irrogato sanzioni amministrative a carico di una società di notifiche e di un suo rappresentante per violazioni connesse all'assunzione di 19 lavoratori nel periodo 2009-2011. Secondo l'amministrazione, i rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto erano in realtà rapporti di lavoro subordinato, con conseguente violazione degli obblighi di comunicazione all'amministrazione e di consegna al lavoratore della documentazione relativa all'assunzione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 9-bis, comma 2, d.l. 510/1996 conv. in l. 608/1996 e 4-bis, comma 2, d.lgs. 181/2000, sostenendo che tali norme sanzionerebbero solo l'omessa o tardiva comunicazione e non anche la comunicazione inesatta o riferita a un rapporto poi riqualificato; 2) violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1, commi 23 e 25, l. 92/2012, deducendo che i contratti indicavano correttamente progetti/fasi di lavoro e che l'attività affidata ai collaboratori era comunque compatibile con il lavoro a progetto; 3) violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto assoluta la presunzione di subordinazione, senza possibilità di prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto alle violazioni amministrative, ha affermato che gli obblighi di comunicazione e informazione devono essere assolti con dati completi e veritieri, perché finalizzati al monitoraggio dei flussi di manodopera e al controllo del mercato del lavoro; pertanto, la comunicazione o la documentazione riferita a un rapporto formalmente parasubordinato ma in realtà subordinato integra violazione sanzionabile. Quanto ai contratti a progetto, ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui l'attività descritta non era riconducibile a un progetto, programma o fase specificamente individuati, ma costituiva una frazionazione artificiosa dell'attività aziendale complessiva. Infine, ha ribadito che, in mancanza di uno specifico progetto/fase, opera la conversione automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza accertamenti ulteriori sulla effettiva subordinazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996

    l'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto deve contenere dati completi e veritieri; la violazione sussiste non solo per omessa o tardiva comunicazione, ma anche per comunicazione non corrispondente alla reale natura del rapporto

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000

    l'obbligo di consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto è violato anche quando la documentazione consegnata non sia completa e veritiera rispetto al rapporto effettivo

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    il contratto a progetto richiede la riconducibilità a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    il progetto deve essere specifico, cioè descritto con contenuto caratterizzante e con delimitazione chiara e precisa dell'oggetto

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    in assenza di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, il rapporto si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza accertamenti ulteriori sulla subordinazione

  • art. 1, commi 23 e 25, L. n. 92/2012

    viene richiamata come disciplina di riforma del lavoro a progetto, ma nel caso concreto non muta l'esito dell'accertamento sulla mancanza di un progetto specifico

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    viene evocato a sostegno della sanzionabilità della violazione degli obblighi informativi connessi alla tipologia contrattuale effettiva

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata dai ricorrenti quale parametro del motivo per violazione di legge

Massime di principio

  • Gli obblighi pubblicistici di comunicazione dell'assunzione e di consegna della documentazione al lavoratore devono essere assolti in modo completo e veritiero: la loro violazione non coincide soltanto con l'omissione o il ritardo, ma anche con l'indicazione di una tipologia contrattuale non corrispondente alla realtà.
  • Le disposizioni in materia di instaurazione del rapporto di lavoro perseguono anche una finalità di controllo e monitoraggio del mercato del lavoro; perciò la correttezza sostanziale dei dati comunicati è parte essenziale dell'adempimento.
  • Nel lavoro a progetto, il progetto, programma o fase di lavoro deve essere specificamente individuato e autonomamente gestito in funzione di un risultato; non basta una generica scomposizione dell'attività aziendale in segmenti meramente formali.
  • Se il contratto di collaborazione coordinata e continuativa difetta dell'indicazione di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla costituzione del rapporto, senza necessità di ulteriori indagini sulla concreta modalità di svolgimento.
  • La qualificazione del giudice di merito circa l'assenza di un progetto specifico e la natura artificiosa della ripartizione delle attività aziendali è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, quando sia sorretta da motivazione coerente con i principi di diritto applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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