Cassazione Civile, Ordinanza n. 24826/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione con cui l'autorità del lavoro ha irrogato sanzioni amministrative a carico di una società di notifiche e di un suo rappresentante per violazioni connesse all'assunzione di 19 lavoratori nel periodo 2009-2011. Secondo l'amministrazione, i rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto erano in realtà rapporti di lavoro subordinato, con conseguente violazione degli obblighi di comunicazione all'amministrazione e di consegna al lavoratore della documentazione relativa all'assunzione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 9-bis, comma 2, d.l. 510/1996 conv. in l. 608/1996 e 4-bis, comma 2, d.lgs. 181/2000, sostenendo che tali norme sanzionerebbero solo l'omessa o tardiva comunicazione e non anche la comunicazione inesatta o riferita a un rapporto poi riqualificato; 2) violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1, commi 23 e 25, l. 92/2012, deducendo che i contratti indicavano correttamente progetti/fasi di lavoro e che l'attività affidata ai collaboratori era comunque compatibile con il lavoro a progetto; 3) violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto assoluta la presunzione di subordinazione, senza possibilità di prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto alle violazioni amministrative, ha affermato che gli obblighi di comunicazione e informazione devono essere assolti con dati completi e veritieri, perché finalizzati al monitoraggio dei flussi di manodopera e al controllo del mercato del lavoro; pertanto, la comunicazione o la documentazione riferita a un rapporto formalmente parasubordinato ma in realtà subordinato integra violazione sanzionabile. Quanto ai contratti a progetto, ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui l'attività descritta non era riconducibile a un progetto, programma o fase specificamente individuati, ma costituiva una frazionazione artificiosa dell'attività aziendale complessiva. Infine, ha ribadito che, in mancanza di uno specifico progetto/fase, opera la conversione automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza accertamenti ulteriori sulla effettiva subordinazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
l'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto deve contenere dati completi e veritieri; la violazione sussiste non solo per omessa o tardiva comunicazione, ma anche per comunicazione non corrispondente alla reale natura del rapporto
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000
l'obbligo di consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto è violato anche quando la documentazione consegnata non sia completa e veritiera rispetto al rapporto effettivo
il contratto a progetto richiede la riconducibilità a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato
il progetto deve essere specifico, cioè descritto con contenuto caratterizzante e con delimitazione chiara e precisa dell'oggetto
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
in assenza di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, il rapporto si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza accertamenti ulteriori sulla subordinazione
art. 1, commi 23 e 25, L. n. 92/2012
viene richiamata come disciplina di riforma del lavoro a progetto, ma nel caso concreto non muta l'esito dell'accertamento sulla mancanza di un progetto specifico
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
viene evocato a sostegno della sanzionabilità della violazione degli obblighi informativi connessi alla tipologia contrattuale effettiva
norma processuale richiamata dai ricorrenti quale parametro del motivo per violazione di legge
Massime di principio
- Gli obblighi pubblicistici di comunicazione dell'assunzione e di consegna della documentazione al lavoratore devono essere assolti in modo completo e veritiero: la loro violazione non coincide soltanto con l'omissione o il ritardo, ma anche con l'indicazione di una tipologia contrattuale non corrispondente alla realtà.
- Le disposizioni in materia di instaurazione del rapporto di lavoro perseguono anche una finalità di controllo e monitoraggio del mercato del lavoro; perciò la correttezza sostanziale dei dati comunicati è parte essenziale dell'adempimento.
- Nel lavoro a progetto, il progetto, programma o fase di lavoro deve essere specificamente individuato e autonomamente gestito in funzione di un risultato; non basta una generica scomposizione dell'attività aziendale in segmenti meramente formali.
- Se il contratto di collaborazione coordinata e continuativa difetta dell'indicazione di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla costituzione del rapporto, senza necessità di ulteriori indagini sulla concreta modalità di svolgimento.
- La qualificazione del giudice di merito circa l'assenza di un progetto specifico e la natura artificiosa della ripartizione delle attività aziendali è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, quando sia sorretta da motivazione coerente con i principi di diritto applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24793/2024 del 16/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2024 del 16/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →