Cassazione Civile, Ordinanza n. 26137/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva ottenuto, in un precedente giudizio, l'annullamento del diniego di rimborso opposto dall'amministrazione. Poiché la decisione era divenuta definitiva, ha promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'esecuzione del giudicato. La CTR adita in sede di ottemperanza ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ragioni autonome: perché il ricorso era stato notificato via PEC e non tramite ufficiale giudiziario, e perché era stato proposto prima del decorso di trenta giorni dalla messa in mora. In Cassazione la società ha proposto sei motivi; la Corte ha esaminato prioritariamente il sesto, con cui denunciava la violazione dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice di merito ritenuto prematura l'azione di ottemperanza. La Corte ha ritenuto infondata tale censura, affermando che nel giudizio di ottemperanza tributaria la proponibilità è subordinata al decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario, termine che nel caso concreto non era ancora decorso. Di conseguenza, le ulteriori censure sulla ritualità della notificazione via PEC sono state dichiarate prive di interesse, poiché la decisione era già sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del giudizio di ottemperanza pronunciata dalla CTR, in quanto l'azione era stata introdotta prima del decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Una volta confermata questa autonoma ragione decisoria, i restanti motivi sono stati reputati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, perché anche un eventuale accoglimento non avrebbe potuto rimuovere la ratio già sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Il ricorso per ottemperanza ai giudicati tributari è proponibile solo dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento oppure, in mancanza, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario; la notificazione della sentenza non equivale a costituzione in mora ai fini della norma.
La notificazione della sentenza ex art. 285 c.p.c. non produce gli effetti della costituzione in mora.
La notificazione della sentenza eseguita ai sensi di questa norma non vale quale messa in mora idonea a far decorrere il termine per l'ottemperanza.
art. 14 d.P.R. n. 669/1996
Il termine richiamato in controricorso non è applicabile al giudizio di ottemperanza, perché previsto solo per le procedure esecutive civili.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 comma 17 l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando non sia previsto un termine specifico di adempimento, l'azione è proponibile solo dopo il decorso di trenta giorni dalla messa in mora dell'amministrazione mediante ufficiale giudiziario.
- La notificazione della sentenza non equivale, di per sé, a costituzione in mora dell'amministrazione ai fini dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, l'infondatezza della censura diretta contro una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione di rendere effettivo il comando del giudicato tributario, non di ottenere l'esecuzione coattiva in senso stretto secondo il modello dell'esecuzione civile.
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