Cassazione Civile, Ordinanza n. 27045/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e di questionario con richiesta di documentazione, l'Ufficio ha proceduto per l'anno 2007 ad accertamento sintetico del reddito, valorizzando indici di capacità contributiva (acquisto di un fabbricato con imputazione di quota del prezzo all'anno in verifica, disponibilità di immobili adibiti a residenza principale e secondarie, possesso di autovetture, pagamento di premi assicurativi) e recuperando a tassazione maggior IRPEF, sanzioni e interessi. In appello la CTR ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo utilizzabili estratti conto e altra documentazione bancaria prodotta solo nel giudizio di primo grado, perché la mancata esibizione in fase amministrativa sarebbe stata giustificata dalla chiusura della filiale bancaria e, comunque, da una previa informazione all'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR utilizzato documenti bancari non prodotti in risposta al questionario e non allegati con il ricorso introduttivo corredato della dichiarazione di causa non imputabile; 2) violazione dell'art. 32 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere ritenuto sufficiente, quale causa non imputabile, la chiusura della filiale bancaria senza prova adeguata; 3) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione delle regole sull'onere probatorio nell'accertamento sintetico, che impongono al contribuente di provare la copertura delle spese con redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non reddituali; 5) nullità per avere annullato integralmente l'avviso senza motivare sulla quota di maggior reddito determinata mediante redditometro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato che l'invito ex art. 32 d.P.R. 600/1973 svolge una funzione di collaborazione preventiva e che l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera automaticamente, salvo che il contribuente li depositi unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado accompagnandoli da una chiara ed esplicita dichiarazione di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso concreto, nel ricorso introduttivo non risultava una simile dichiarazione, ma anzi si affermava l'integrale produzione della documentazione richiesta; pertanto, gli estratti conto bancari erano inutilizzabili e la CTR non avrebbe potuto fondarsi su di essi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito senza considerare la documentazione bancaria inutilizzabile e con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma; quinto comma; terzo comma (come richiamato nel testo)
L'invito dell'Ufficio a fornire dati e documenti in fase amministrativa prelude a una preclusione automatica all'utilizzo, in sede amministrativa e processuale, dei documenti non esibiti; la deroga opera solo se i documenti sono prodotti con il ricorso introduttivo e il contribuente dichiara in modo chiaro ed esplicito di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nel contrasto all'accertamento sintetico.
Richiamato quale norma sulle presunzioni, in combinazione con l'art. 2729 c.c.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in combinazione con l'art. 2727 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato quale vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato quale vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti bancari non prodotti in risposta a un questionario o a un invito dell'Ufficio sono inutilizzabili anche in giudizio, salvo che il contribuente li alleghi con il ricorso introduttivo di primo grado e dichiari in modo chiaro ed esplicito che la mancata esibizione dipende da causa a lui non imputabile.
- La causa non imputabile che consente di superare la preclusione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non può essere introdotta tardivamente o per via implicita: deve emergere dal ricorso introduttivo ed essere verificabile dal giudice.
- In tema di accertamento sintetico, una volta contestati gli indici di capacità contributiva, resta a carico del contribuente dimostrare che le spese e gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non reddituali.
- L'omessa considerazione della preclusione probatoria prevista dall'art. 32 comporta errore di diritto quando la decisione di merito si fonda proprio sulla documentazione resa inutilizzabile dalla mancata collaborazione procedimentale.
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