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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10261/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due risparmiatori avevano acquistato, tramite l'istituto di credito, obbligazioni Parmalat per un valore nominale di 50.000 euro. In primo e secondo grado avevano chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto per dedotto conflitto di interessi e violazione della normativa Consob e del TUF; in subordine l'annullamento per violazione degli obblighi di informazione; in ulteriore subordine il risarcimento del danno per inadempimento della banca agli obblighi informativi. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo non provato il conflitto di interessi, non provato il danno e, comunque, sufficientemente assolti gli obblighi informativi da parte della banca. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso valore probatorio a documenti di stampa specializzata che avrebbero evidenziato il collegamento societario tra banca, Iccrea e gruppo Parmalat; 2) violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse deciso sulla questione dell'an dell'inadempimento nonostante il richiamo alla ragione più liquida; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che il danno fosse in re ipsa perché i bond Parmalat, dopo il default, avrebbero perso integralmente valore; 4) violazione degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob, assumendo che la banca non avesse provato di aver adempiuto agli obblighi informativi e di diligenza, né di aver avvisato i clienti dell'inadeguatezza e del rischio di default.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione perché il termine di sessanta giorni scadeva di sabato e quindi era prorogato al primo giorno successivo utile. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, correggendone in diritto la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: quanto al primo, ha affermato che le prove atipiche possono anche essere articoli di stampa, ma la loro attendibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; quanto al quarto, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto l'avvenuta informazione degli investitori sulle caratteristiche dei titoli, sull'inadeguatezza dell'operazione, sul fatto che fossero titoli fuori mercato, esteri e con un certo rating, e che la specifica informazione sul futuro default della Parmalat non fosse esigibile perché non conoscibile all'epoca dalla banca. Ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione l'apprezzamento di fatto sulla sufficienza dell'informazione resa, rilevando pure che le censure dei ricorrenti erano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo e il terzo motivo, relativi al danno e al giudicato implicito, sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento, che è censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti e sulla motivazione è ristretto ai limiti del vizio motivazionale oggi consentito; non è possibile rivalutare il merito dell'apprezzamento di fatto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione in diritto della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque corretto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sul vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata e comunque assorbita dalla decisione sull'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio della ragione più liquida e del giudicato implicito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la formazione del giudicato implicito su alcune questioni logiche antecedenti al risarcimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere affermata per la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove o per la richiesta di una nuova valutazione del fatto.

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    Norma richiamata per gli obblighi dell'intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali obblighi fossero stati adempiuti.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della pretesa di responsabilità dell'intermediario per inadempimento informativo.

  • art. 28 regolamento Consob n. 11522/1998

    Riguarda gli obblighi informativi dell'intermediario sulle caratteristiche dell'operazione e dei titoli; la Corte ha ritenuto che le informazioni date fossero sufficienti.

  • art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998

    Riguarda gli obblighi di informazione e valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore; nel caso concreto la banca aveva comunicato l'inadeguatezza dell'operazione.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Il termine processuale scadente di sabato è prorogato al primo giorno successivo non festivo, con conseguente tempestività della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'utilizzo di prove atipiche è ammissibile anche con riferimento a notizie di stampa, ma il giudice di merito deve motivarne l'attendibilità; la relativa valutazione di fatto è insindacabile in sede di legittimità salvo il vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola del prudente apprezzamento; non è sufficiente lamentare che la prova sia stata male valutata.
  • In materia di servizi di investimento, l'intermediario adempie agli obblighi informativi quando rappresenti le caratteristiche essenziali del titolo, la sua collocazione di mercato, il rating e l'eventuale inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente; non può essergli imputato di non aver comunicato un evento futuro e non conoscibile, come il successivo default dell'emittente.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre in astratto la disciplina degli obblighi informativi dell'intermediario, senza confrontarsi con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • La censura relativa al danno risulta assorbita quando venga escluso, in via preliminare, l'inadempimento dell'intermediario o l'inosservanza degli obblighi informativi che costituivano il presupposto della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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