Cassazione Civile, Ordinanza n. 08139/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
Due proprietari di un’abitazione hanno agito per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio sviluppatosi nel locale lavanderia, assumendo che l’evento fosse stato causato da un difetto di funzionamento di un’asciugatrice installata nell’immobile. Hanno convenuto inizialmente la società produttrice dell’elettrodomestico, che a sua volta ha chiamato in causa il produttore del termostato di sicurezza; quest’ultimo ha chiamato altri soggetti della filiera del componente e la propria assicuratrice. Il tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale tra il preteso difetto dell’asciugatrice e l’incendio. In appello, disposta una nuova consulenza tecnica, la corte territoriale ha confermato il rigetto, ritenendo non provato, neppure in termini probabilistici, che l’incendio fosse causalmente riconducibile al funzionamento difettoso dell’asciugatrice. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione delle norme sulla responsabilità da prodotto difettoso e sulla causalità, lamentando che la corte d’appello avesse preteso l’individuazione tecnico-scientifica della causa esatta dell’incendio e non avesse valorizzato gli elementi indiziari disponibili; vizio di motivazione per asserito richiamo apodittico alle conclusioni del consulente tecnico; omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal mancato funzionamento del termostato a 92°; nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta medio tempore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla dedotta nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, osservando che la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato l’illegittimità delle norme sullo status dei giudici ausiliari, ne ha consentito la temporanea utilizzazione fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria, con esclusione quindi di una nullità insanabile delle decisioni rese nel periodo considerato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità da prodotto e alla valutazione della prova, perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che, nella responsabilità da prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno; la mera prova del danno e dell’impiego del prodotto non basta, né è sufficiente l’allegazione di una generica insicurezza. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito, che aveva escluso un difetto provato dell’asciugatrice e, conseguentemente, il collegamento causale con l’incendio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, artt. 1, 5, 6, 8
La responsabilità da prodotto difettoso presuppone che il danneggiato provi il danno, il difetto del prodotto e il nesso causale tra difetto e danno; il produttore è gravato solo dall’onere liberatorio previsto dall’art. 6. Il prodotto è difettoso non quando è semplicemente dannoso, ma quando non offre la sicurezza legittimamente attendibile.
Sono richiamati per la regola della causalità giuridica; la Corte non richiede però l’individuazione della causa tecnica esatta dell’evento, ma la prova del collegamento causale tra difetto e danno secondo il riparto probatorio proprio della responsabilità da prodotto.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità dimostrativa appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
Non ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo coerente, fondato sulle risultanze istruttorie e sulla consulenza tecnica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la diversa valutazione delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
La dedotta nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario è esclusa in ragione della disciplina transitoria risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.
d.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013
Le norme sugli ausiliari di corte d’appello sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, ma con effetto non travolgente sulle decisioni rese nel regime transitorio, in ragione della loro temporanea tollerabilità costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità da prodotto difettoso il danneggiato deve provare non solo il danno e l’uso del prodotto, ma anche l’esistenza di un difetto specifico e il nesso causale tra quel difetto e l’evento dannoso; la mera verificazione del danno non basta a fondare la responsabilità del produttore.
- Il prodotto è "difettoso" solo se non offre la sicurezza che può legittimamente attendersi in relazione a presentazione, istruzioni, uso ragionevolmente prevedibile e momento di immissione in commercio; non ogni prodotto che abbia provocato un danno è per ciò solo difettoso.
- La prova del nesso causale e la valutazione degli indizi, compresi i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto le mentite spoglie di violazione di legge.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo, e non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie o la preferenza accordata a una consulenza tecnica rispetto ad altre emergenze probatorie.
- La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di appello, nel quadro della disciplina transitoria successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale, non determina di per sé la nullità insanabile della sentenza resa nel periodo di temporanea tollerabilità dell’assetto normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →