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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30455/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

L'ente per l'edilizia residenziale pubblica ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del comune contro l'annullamento di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta indicato in sentenza, relativo a un rilevante importo e riferito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. La controversia verteva sul diniego dell'esenzione IMU invocata per tali immobili, che l'ente sosteneva essere alloggi sociali ai sensi della disciplina speciale. I motivi di ricorso riguardavano: l'asserita inammissibilità dell'appello del comune per difetto di specificità; la pretesa nullità della motivazione della sentenza d'appello, ritenuta carente o illogica; l'omesso esame di fatti decisivi e di circostanze asseritamente non contestate, tra cui la natura degli immobili come alloggi sociali, la dichiarazione IMU presentata, la conoscenza da parte del comune delle caratteristiche degli alloggi e il mancato svolgimento di CTU o verifiche tecniche; l'erronea applicazione della disciplina IMU, perché la corte territoriale avrebbe applicato norme non pertinenti all'annualità in esame e avrebbe confuso gli alloggi sociali con i diversi alloggi assegnati dagli ex IACP/enti analoghi. Alcuni motivi sono stati ritenuti infondati, altri fondati, e due assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi terzo, quarto e settimo; ha dichiarato infondati il primo e il secondo motivo; ha assorbito il quinto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione IMU, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Corte sulla necessità dell'adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario e sulla distinta rilevanza delle caratteristiche tipizzate dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici; la sanzione di inammissibilità va però interpretata restrittivamente e l'onere è soddisfatto anche con la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, se dal complesso dell'atto emerge in modo chiaro la volontà di contestare la decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa, ma la Corte ribadisce che nel processo tributario opera la disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. 546/1992.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione è nulla solo se mancante o apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione apparente o incomprensibile non soddisfa il canone costituzionale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Nel testo novellato dalla l. 147/2013 prevede l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, subordinata all'effettiva adibizione ad abitazione principale dell'assegnatario.

  • art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Prevede una detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; la Corte valorizza la differenza normativa rispetto agli alloggi sociali esenti.

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla sentenza impugnata in modo non pertinente alla disciplina IMU dell'annualità oggetto di causa; la Corte ribadisce la distinzione rispetto alla disciplina dell'esenzione per alloggi sociali.

  • art. 2, comma 2, lett. b, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    Richiamato per evidenziare la diversa regolazione degli alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP rispetto agli alloggi sociali.

  • art. 4 d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    Indicato come disposizione che prevede l'equiparazione/esenzione per gli alloggi sociali a decorrere dall'1 gennaio 2014.

  • art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    La successiva disciplina IMU conferma che i fabbricati destinati ad alloggi sociali sono considerati abitazioni principali solo se effettivamente adibiti ad abitazione principale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma non trasforma il silenzio dell'ente impositore in riconoscimento della natura di alloggio sociale se tale qualificazione non risulta dagli atti.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte resistente deve prendere posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indicare le prove di cui intende valersi, ma ciò non comporta un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo.

  • art. 7, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla richiesta di verifiche tecniche/CTU nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 è interpretato in senso non formalistico: è sufficiente una chiara e univoca contestazione della decisione di primo grado, ricavabile anche dall'intero atto di gravame.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è sanzione eccezionale e va applicata restrittivamente; non è necessaria una rigorosa enunciazione di nuove censure, essendo sufficiente la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della pretesa o dell'originaria difesa.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o se è meramente apparente, cioè quando non consente di ricostruire la ratio decidendi o è affetta da contrasti logici insanabili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non la mera omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
  • In materia IMU, l'esenzione per gli alloggi sociali richiede la duplice verifica della loro conformità alle caratteristiche tipizzate dal decreto ministeriale e della loro effettiva adibizione ad abitazione principale dell'assegnatario; non basta la sola appartenenza dell'immobile a un ente ERP.
  • Gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: la disciplina fiscale distingue espressamente le due categorie e le agevolazioni previste per una non si estendono in via analogica all'altra.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario opera sul piano probatorio, ma non può superare il contenuto dell'atto impositivo né invertire l'onere del contribuente di provare i presupposti dell'esenzione o agevolazione invocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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