Cassazione Penale, Sentenza n. 51199/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale: a suo carico si contesta, quale amministratore unico della Va.Ma. Car s.r.l. (fallita), la sottrazione o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e la distrazione di cinque autovetture. In cassazione propone quattro motivi: 1) omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato (notificato solo al difensore d'ufficio) in violazione degli artt. 429 e 179 c.p.p.; 2) illegittima dichiarazione di assenza (art. 420-bis c.p.p.); 3) vizio di motivazione per mancata valutazione dei motivi aggiunti depositati tardivamente e del disconoscimento delle firme sui verbali assembleari e di consegna della documentazione; 4) violazione di legge (art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.) perché la Corte avrebbe ravvisato sottrazione/distruzione dei documenti solo in ragione del possesso degli stessi, senza che il curatore avesse espressamente richiesto la loro consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondati gli assunti: il decreto di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato personalmente al ricorrente il 15/02/2016 e, in assenza di dichiarazione/elezione di domicilio in Italia, la successiva notifica al difensore d'ufficio è risultata corretta (art.169 c.p.p.), rendendo legittima la dichiarazione di assenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i motivi aggiunti introdotto in cassazione introducevano censure nuove e non erano mero sviluppo dei motivi principali (limite dell'art.581 c.p.p.); quindi la Corte territoriale non era tenuta a motivare su questioni non previamente dedotte. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato sul piano sostanziale: l'obbligo dell'imprenditore fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili (anche senza specifica richiesta) deriva dalla legge (art.86 l. fall., oggi art.194 CCI) e dalla necessità di ricostruire la consistenza patrimoniale dell'impresa; pertanto l'assenza di una richiesta formale da parte del curatore è irrilevante ai fini della responsabilità per bancarotta documentale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore d'ufficio è corretta quando l'imputato non ha eletto domicilio in Italia e abbia avuto notifica precedente dell'atto introduttivo del processo; ciò assicura la conoscenza del processo e legittima la dichiarazione di assenza
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.
I motivi aggiunti in cassazione devono essere mero sviluppo dei motivi principali; non sono ammissibili censure che ampliano il petitum o introducono nuovi punti non tempestivamente dedotti
art. 86 legge fallimentare (oggi art. 194 CCI)
art. 86 l. fall. (oggi art. 194 CCI)
L'obbligo per l'imprenditore dichiarato fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili discende direttamente dalla legge e prescinde da una specifica richiesta del curatore, essendo strumentale alle attività di accertamento e liquidazione
art. 15 e art. 16 legge fallimentare (oggi artt. 41 e 49 CCI)
art. 15 e 16 l. fall. (oggi artt. 41 e 49 CCI)
Le norme indicano gli obblighi di deposito dei bilanci e delle scritture presso l'autorità giudiziaria e la funzione di verifica iniziale della consistenza dell'impresa; tali adempimenti sono distinti dall'obbligo di consegna al curatore di tutta la documentazione contabile
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.
Definisce le condotte rilevanti per la bancarotta fraudolenta (es. sottrazione/distruzione di scritture contabili); la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie quando vi è stato impedimento alla ricostruzione contabile e distrazione di beni
Stabilisce l'obbligo di tenuta delle scritture contabili secondo le disposizioni di legge e commerciali; la Corte ne richiama la funzione logica quale prius della ricostruzione contabile in sede fallimentare
Fissa il termine di conservazione delle scritture contabili (ultimi dieci anni), richiamato dalla Corte come parametro per la documentazione rilevante nella ricostruzione patrimoniale
Norme tributarie che confermano l'importanza della conservazione della documentazione fiscale e contabile a fini ricostruttivi e di verifica
Massime di principio
- La notifica di atti processuali al difensore d'ufficio è valida se l'imputato non ha eletto domicilio in Italia e ha ricevuto precedenti comunicazioni che attestano la conoscenza del procedimento; in tal caso la dichiarazione di assenza è legittima
- In cassazione non è possibile introdurre questioni nuove che allargano il petitum non dedotte nei motivi originari: i motivi aggiunti devono sviluppare o precisare i motivi principali e non presentare censure inedite
- L'obbligo dell'imprenditore fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili sussiste per legge e non dipende da una specifica richiesta del curatore; l'assenza di una richiesta formale non esclude responsabilità per bancarotta documentale
- Il disconoscimento di firme o documenti sollevato tardivamente (solo in cassazione) è spesso inammissibile; tali contestazioni vanno formulate tempestivamente nel corso del giudizio e nelle impugnazioni ordinarie
- La sottrazione o distrazione di beni e documenti contabili, ostacolando la ricostruzione patrimoniale, integra gli estremi della bancarotta fraudolenta quando ricorrono gli elementi previsti dalla normativa fallimentare
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