Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica (fatto del 29/05/2016) per mancanza di querela, ritenendo illegittima e tardiva la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico Ministero in dibattimento, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) che, per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore ricorre denunciando errore di diritto per l'equiparazione del termine di procedibilità al termine di prescrizione e per l'illegittima preclusione al potere/dovere del PM di formulare contestazioni suppletive in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale per aver confuso procedibilità e prescrizione e per aver illegittimamente dichiarato tardiva la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. La Corte ha affermato che il PM è legittimato (e nel caso anche obbligato) a formulare contestazioni suppletive in dibattimento per adeguare l'imputazione agli elementi acquisiti, anche quando ciò comporti il mutamento del regime di procedibilità (da querela a perseguibilità d'ufficio) in virtù della riforma. Il giudice avrebbe dovuto decidere sulla nuova imputazione rinnovata a seguito della contestazione suppletiva e non opporsi alla stessa per presunta tardività. La pronuncia del Tribunale è stata dichiarata affetta da nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p.; la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n. 7
La circostanza aggravante riguarda il furto di beni destinati a pubblico servizio (qui: energia elettrica); la contestazione di tale aggravante può incidere sul regime di procedibilità del reato
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui taluni furti), rendendoli perseguibili d'ufficio in presenza di specifiche aggravanti; la Corte ha ritenuto che tale modifica possa essere fatta valere tramite contestazione suppletiva in dibattimento
art. 517 c.p.p.
Disciplinando la contestazione di circostanze aggravanti in dibattimento, attribuisce al Pubblico Ministero il potere (e in funzione dell'art. 112 Cost. anche il dovere) di formulare contestazioni suppletive anche quando queste mutino il regime di procedibilità
art. 516 c.p.p.
Norma sulle 'nuove contestazioni' che consente al PM di modificare l'imputazione durante il dibattimento per adeguarla agli elementi di prova emersi
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale; sostenuto come fondamento del potere-dovere del PM di esercitare l'azione per i fatti correttamente circostanziati
artt. 178 e 179 c.p.p.
Richiamati in relazione alla nullità assoluta derivante dall'illegittima preclusione da parte del giudice del potere/dovere del PM di formulare la contestazione suppletiva
Corte costituzionale, sent. n. 139/2015
Rilevata l'incidenza che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può avere sul quadro processuale, sulla sanzione e sul regime di procedibilità; la pronuncia viene utilizzata per confermare la possibilità che la contestazione suppletiva muti la procedibilità
Sez. U, sent. n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'assenza di limiti temporali alla facoltà del PM di formulare nuove contestazioni in dibattimento e sottolinea la funzione di adeguamento dell'imputazione agli elementi di prova
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può formulare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti in dibattimento anche se gli elementi erano già emersi in fase di indagine e anche se è trascorso il termine per la proposizione della querela: il potere è riconosciuto senza un limite temporale rigido nella fase dibattimentale
- La distinzione tra prescrizione e procedibilità è fondamentale: la prescrizione estingue il reato per decorso del tempo; la procedibilità è una condizione per l'esercizio dell'azione penale e può mutare per effetto di una contestazione suppletiva che renda il reato perseguibile d'ufficio
- Il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità temporale della contestazione suppletiva operata dal PM: se il PM modifica l'imputazione in udienza il giudice deve decidere sulla nuova imputazione (responsabilità, incompetenza, ecc.) e non può rifiutarsi di provvedere per presunta tardività
- Se il giudice omette o rifiuta di pronunciarsi sulla contestazione suppletiva, la decisione è impugnabile e può dar luogo a nullità assoluta degli atti di imputazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- Anche quando la contestazione suppletiva comporti un mutamento rilevante (es. passaggio da perseguibilità a querela a perseguibilità d'ufficio), il PM ha il potere-dovere di esercitare l'azione per il fatto correttamente circostanziato; la difesa conserva i rimedi processuali (termine per controbattere, richiesta di prove, istanze difensive, richiesta di riti alternativi ove ammessi)
- In casi analoghi è consigliabile che il giudice, anziché dichiarare la non procedibilità per presunta tardività della contestazione, esamini il nuovo capo di imputazione e pronunci sui profili di responsabilità o incompetenza, consentendo così il regolare esercizio del contraddittorio e degli strumenti difensivi
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