Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 28.1.2019) per mancanza di querela, ritenendo tardiva e dunque illegittima la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7) c.p. (energia elettrica bene di pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore impugna la sentenza in Cassazione sostenendo che il Tribunale ha erroneamente equiparato termini e limiti della procedibilità con quelli della prescrizione e ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del potere del PM di contestare suppletivamente ai sensi dell'art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha ritenuto illegittimo il paragone fatto dal Tribunale tra procedibilità e prescrizione, confermando che il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., anche quando gli elementi che giustificano la nuova contestazione erano già emersi nelle indagini preliminari e anche se nel frattempo non è stata proposta la querela entro il termine previsto. La Corte ha affermato che il giudice del merito avrebbe dovuto trattare il capo di imputazione così come rimodulato dalla contestazione suppletiva e decidere sulla responsabilità; il rifiuto del giudice di ammettere la nuova contestazione integra una nullità assoluta. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento; la Corte ha ritenuto che tale potere comprenda la possibilità (e il dovere) di contestare circostanze aggravanti anche se gli elementi erano già acquisiti e indipendentemente da un termine legato alla querela
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" e la modifica dell'imputazione in dibattimento; la Corte conferma che tali disposizioni non pongono limiti temporali alla formulazione delle nuove contestazioni nel corso del dibattimento
art. 625, n. 7) cod. pen.
art. 625, n. 7) cod. pen.
La circostanza aggravante relativa al fatto che il bene è destinato a pubblico servizio (energia elettrica) può mutare il regime di procedibilità del furto da querela a perseguibilità d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva di tale aggravante
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85 richiamato)
La riforma ha modificato la procedibilità di taluni reati (introducendo o estendendo il regime a querela); la Corte ha chiarito che, anche dopo tale riforma, il PM può contestare in dibattimento una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale cui si richiama la Corte per ritenere che il PM ha un dovere di esercitare l'azione penale adeguando l'imputazione in dibattimento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Rv. 212757)
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Rv. 212757
Conferma che il potere del PM di modificare l'imputazione nel dibattimento non è soggetto a limiti temporali stretti né alla fonte degli elementi che giustificano la modifica; la Corte si richiama a questo orientamento per sostenere l'ammissibilità della contestazione suppletiva
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Rilevata l'illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato, la motivazione della Corte costituzionale ammette che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e anche incidere sul regime di procedibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2 n. 9039/2023; Sez. 6 n. 37577/2010; Sez. 2 n. 5180/1999; Sez. F n. 43255/2023)
varie pronunce indicate nella motivazione
Diversi precedenti di legittimità affermano che il giudice è tenuto a pronunciarsi sul capo di imputazione modificato dal PM e che la contestazione suppletiva rientra nella normale dialettica processuale; inoltre si è affermato che il PM ha il dovere di proseguire l'azione penale per il fatto correttamente circostanziato
Massime di principio
- Il potere del Pubblico Ministero di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) non è soggetto a un termine di decadenza legato alla querela: il PM può introdurre circostanze aggravanti anche se gli elementi erano già noti prima del dibattimento
- La distinzione tra procedibilità e prescrizione è cruciale: la prescrizione estingue il reato per decorso del tempo, mentre la procedibilità riguarda la sussistenza di una condizione (es. querela) per l'esercizio dell'azione penale; non vanno equiparate
- Se la contestazione suppletiva rimodula il capo di imputazione (compresa la conversione del regime da querela ad ufficio), il giudice del merito non può dichiararne la tardività in via preventiva ma deve decidere sulla responsabilità rispetto al nuovo capo di imputazione o dichiarare incompetenza se del caso
- Il rifiuto del giudice di ammettere una contestazione suppletiva legittima da parte del PM integra una nullità formale assoluta impugnabile in Cassazione e può comportare l'annullamento della sentenza
- La difesa conserva tutti i diritti difensivi: in caso di contestazione suppletiva l'imputato può chiedere termini, presentare nuove prove e, ove previsto, valutare riti alternativi; la possibilità di esercitare tali prerogative non limita però il potere-dovere del PM di adeguare l'imputazione
- Quando una contestazione suppletiva modifica il regime di procedibilità, il PM ha il dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto così correttamente circostanziato, fermo restando il rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali
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