Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica (12/02/2020) ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, da parte del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante ex art. 625, n. 7 c.p. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) e quindi applicando un termine di decadenza alla facoltà del PM di integrare l'imputazione. Il ricorrente contestava l'equiparazione, operata dal Tribunale, tra termini di procedibilità e termini di prescrizione e sosteneva che il PM era legittimato (e doveroso) a formulare la contestazione suppletiva in udienza, in base agli artt. 516-517 c.p.p. e alla riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022, così che il reato poteva divenire procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), ritenendo illegittima la valutazione del Tribunale che aveva escluso la validità della contestazione suppletiva per "tardività". La Corte ha affermato che non è possibile equiparare il termine di procedibilità con la prescrizione e che il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e dell'art. 112 Cost., ha il potere/dovere di formulare la contestazione suppletiva nel dibattimento anche se gli elementi erano già acquisiti nelle indagini preliminari. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo del procedimento e per decidere sulla "regiudicanda" così come rimodulata dalla contestazione suppletiva.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero la contestazione di circostanze aggravanti nel corso del dibattimento; la Corte interpreta tale norma come attribuente al PM un potere/dovere di modificare l'imputazione senza limiti temporali specifici collegati alla querela precedente.
art. 516 cod. proc. pen.
Regola le "nuove contestazioni" nel dibattimento; la Corte lo interpreta quale strumento che permette al PM di adeguare l'imputazione in base alle prove emerse, senza che il giudice possa sindacarne preventivamente l'ammissibilità per motivi di presunta tardività.
art. 625 c.p., n. 7
Circostanza aggravante relativa al fatto che il bene (energia elettrica) è destinato a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva può mutare il regime di procedibilità del reato, rendendolo procedibile d'ufficio.
d.lgs. n. 150/2022 (art. 85 citato nella motivazione)
Ha inciso sul regime di procedibilità di alcuni reati (più reati procedibili a querela diventano perseguibili d'ufficio in taluni casi); la Corte rileva che, anche dopo tale riforma, il PM può contestare suppletivamente l'aggravante che modifica la procedibilità.
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale: la Corte lo richiama per affermare il dovere del PM di esercitare e, se necessario, precisare l'azione penale nel dibattimento, mediante le nuove contestazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
«un significativo mutamento del quadro processuale»
La sentenza costituzionale ammette che la contestazione tardiva di aggravanti può mutare significativamente il quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità o sull'entità della pena; la Cassazione utilizza tale principio per confermare che la modificazione della procedibilità è possibile mediante contestazione suppletiva.
Sez. U., n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo) e altra giurisprudenza citata
«la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante ... non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale ...»
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'assenza di limiti temporali specifici al potere del PM di effettuare nuove contestazioni in dibattimento e che il giudice non può impedire tale esercizio per presunta "tardività".
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere (e, nel rispetto dell'art. 112 Cost., il dovere) di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche se gli elementi che giustificano la nuova contestazione erano già emersi nelle indagini preliminari.
- Non è corretto equiparare il termine di procedibilità (condizione per l'esercizio dell'azione penale per reati a querela) alla prescrizione: si tratta di istituti giuridici distinti che non devono essere confusi per precludere l'attività del PM.
- La formulazione tardiva di una circostanza aggravante che modifica il regime di procedibilità (rendendo il reato procedibile d'ufficio) è ammissibile in dibattimento e il giudice deve decidere sulla nuova imputazione nel merito, non precluderne l'ammissibilità per motivi temporali.
- Se il giudice rifiuta di provvedere sulla contestazione suppletiva (arrogandosi un controllo preventivo sulla "tardività"), la parte pubblica ha il rimedio dell'impugnazione della sentenza; la nullità nella formulazione dell'imputazione da parte del PM può determinare l'annullamento della sentenza.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve riesaminare il capo d'imputazione così come rimodulato dalla contestazione suppletiva e valutare la responsabilità dell'imputato rispetto alla nuova configurazione, anche con riferimento alle conseguenze in tema di procedibilità.
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