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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 16/03/2017) per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. (energia elettrica quale bene destinato a pubblico servizio), circostanza che, se valida, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio alla luce della riforma del d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore impugnante ha dedotto che il Tribunale ha illegittimamente fissato un termine di decadenza alla facoltà-dovere del PM di proporre la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., confondendo il regime della procedibilità con quello della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha affermato che il Tribunale ha errato nell'equiparare prescrizione e procedibilità e nell'impedire al PM di procedere alla contestazione suppletiva; il PM, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), è legittimato e ha il dovere di modificare l'imputazione in udienza per adeguarla agli elementi acquisiti, anche se gli elementi preesistevano alle indagini. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per nullità della formulazione dell'imputazione da parte della pubblica accusa (artt. 178 e 179 c.p.p.) e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il proseguimento del giudizio sulla base del capo d'imputazione rimodulato.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Disciplina la contestazione di circostanze aggravanti in udienza: la Corte conferma che il Pubblico ministero può effettuare contestazioni suppletive durante il dibattimento senza limiti temporali correlati alla querela e che tale contestazione è un atto del potere-dovere di esercizio dell'azione penale.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Regola le nuove contestazioni in dibattimento e il potere del PM di modificare l'imputazione; viene richiamata per affermare l'obbligo del giudice di decidere sulla imputazione così modificata.

  • art. 112 Cost.

    Richiama il principio di obbligatorietà dell'azione penale come fondamento del potere-dovere del PM di modificare l'imputazione e procedere quando l'accusa risulti correttamente circostanziata.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati, rendendo alcuni delitti procedibili d'ufficio se ricorre una specifica circostanza aggravante; la possibilità di contestazione suppletiva può quindi far mutare il regime di procedibilità.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato in relazione ai termini per la querela per i reati il cui regime di procedibilità è stato modificato; la Corte osserva che il decorso del termine per la querela non impedisce la contestazione suppletiva in dibattimento.

  • art. 625, n. 7) cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella fattispecie (energia elettrica quale bene destinato a pubblico servizio) che, se contestata validamente, muta il regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che il rifiuto del giudice di ammettere e decidere sulla contestazione suppletiva abbia determinato una nullità assoluta che giustifica l'annullamento senza rinvio.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015

    Richiamata per affermare che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità e sulla pena, confermando la necessità che il giudice pronunci sul capo d'imputazione modificato.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva di circostanze aggravanti da parte del Pubblico ministero in dibattimento è un potere-dovere riconosciuto e non è soggetta a limiti temporali legati alla mancata proposizione della querela in fase precedente.
  • Il giudice del dibattimento non può, in via preventiva, escludere l'ammissibilità di una contestazione suppletiva per presunta tardività: deve invece decidere sulla imputazione così come modificata e valutare la responsabilità dell'imputato o eventuali conseguenze di procedibilità.
  • Non si devono confondere prescrizione e procedibilità: la prescrizione riguarda l'estinzione del reato nel tempo, la procedibilità riguarda la condizione per esercitare l'azione penale; sono istituti distinti e non equiparabili ai fini della ammissibilità della contestazione suppletiva.
  • Se il rifiuto del giudice a provvedere sulla nuova contestazione incide sulla completezza della decisione, tale comportamento può integrare una nullità assoluta e dar luogo ad annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione.
  • Quando una circostanza aggravante già emersa dagli atti rende il reato procedibile d'ufficio, il PM ha il dovere di procedere e la mancata querela non impedisce la rimodulazione dell'imputazione in dibattimento.

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