Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Concetta Maccari per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 25/07/2019) per mancanza di querela, ritenendo illegittima e tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7) c.p. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio anche alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge per avere il Tribunale equivocato tra termine di procedibilità e termine di prescrizione e per avere precluso illegittimamente al PM il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale ha erroneamente equiparato il termine di procedibilità al termine di prescrizione e ha illegittimamente disconosciuto il potere-dovere del Pubblico Ministero di formulare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.. La Corte ha dichiarato la nullità per violazione dell'atto di formulazione dell'imputazione da parte della pubblica accusa e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
La circostanza aggravante è stata considerata idonea a trasformare il reato da procedibile a querela di parte a procedibile d'ufficio se l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva di tale aggravante da parte del PM
Dispositivo che disciplina le "nuove contestazioni" nel dibattimento; la Corte conferma che il PM può modificare l'imputazione in udienza per adeguarla alle prove acquisite
Prevede la contestazione di reato concorrente o circostanze aggravanti in dibattimento; la Corte ha affermato che il potere-dovere del PM di contestare suppletivamente non è soggetto a un termine di preclusione collegato alla prescrizione e il giudice non può ritenere la contestazione "tardiva" per questo motivo
art. 112 Cost.
Prin c ipio di obbligatorietà dell'azione penale: la Corte richiama che l'esercizio dell'azione penale è dovere del PM e la contestazione suppletiva è strumento connesso a tale obbligo
d.lgs. n. 150/2022 (art. 85 citato)
Riforma che in certi casi ha reso perseguibili d'ufficio reati prima procedibili a querela; la sentenza precisa che, anche se il termine per la querela è decorso, il PM può integrare l'imputazione in dibattimento con l'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla nullità: la negazione illegittima del potere del PM di formulare l'imputazione determina nullità dell'atto che incide sulla regolarità del processo
Massime di principio
- Il potere del Pubblico Ministero di formulare contestazioni suppletive (artt. 516 e 517 c.p.p.) nel dibattimento è esercizio del dovere di azione penale e non è soggetto a un limite temporale collegato alla prescrizione: il giudice non può dichiarare la "tardività" della nuova contestazione basandosi sul decorso dei termini di prescrizione o della querela
- La prescrizione e la procedibilità sono istituti distinti: la prima riguarda l'estinzione del reato per il decorso del tempo, la seconda la condizione per l'esercizio dell'azione penale; non possono essere equiparati per precludere poteri del PM
- Se il PM formula legittimamente in dibattimento una contestazione suppletiva che modifica il regime di procedibilità (es. rende procedibile d'ufficio un reato), il giudice deve decidere sulla nuova imputazione (accertare responsabilità o incompetenza), non può precluderne l'esame per presunta "tardività"
- La negazione illegittima, da parte del giudice, del potere-dovere del PM di modificare l'imputazione integra una nullità che può portare all'annullamento della sentenza e alla trasmissione degli atti per nuovo giudizio
- In casi simili la difesa ha comunque diritto a tempi e mezzi per esercitare le sue prerogative (richiedere prove, termini per riti alternativi, eccezioni procedurali), ma ciò non legittima il giudice a impedire la nuova contestazione effettuata dal PM
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