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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica (fatto del 05/06/2018) per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) che, se ammessa, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio in seguito alla riforma del d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente equiparato il termine per la querela con il termine di prescrizione e illegittimamente precluso al PM il potere/dovere di modificare l'imputazione in udienza ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale ha sbagliato nell'assimilare procedibilità e prescrizione e nell'escludere la contestazione suppletiva del PM come "tardiva". Ha precisato che gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al Pubblico Ministero di formulare nuove contestazioni o di integrare circostanze aggravanti nel dibattimento, anche sulla base di elementi già acquisiti, e che il giudice deve decidere sulla imputazione così modificata, non sindacare preventivamente l'ammissibilità dell'atto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2015 e la prassi della Sezione Feriale che ammettono la contestazione suppletiva anche quando essa incide sul regime di procedibilità. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante relativa al fatto che il bene sia destinato a pubblico servizio (energia elettrica) è stata ritenuta idonea a trasformare il furto in reato procedibile d'ufficio, ove riconosciuta in sede di contestazione suppletiva

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina il potere del Pubblico Ministero di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento per adeguarla agli elementi emersi, senza limiti temporali rigidi correlati alla fonte degli elementi

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente la contestazione di reato concorrente o di circostanze aggravanti nel dibattimento; è un potere/dovere del PM che non richiede il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del giudice e sul quale il giudice deve decidere una volta formulata la nuova contestazione

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale a supporto dell'obbligo/dovere del PM di esercitare l'azione penale in relazione alla fattispecie correttamente circostanziata

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui il furto di energia in talune ipotesi), rendendo rilevante la possibilità che una contestazione suppletiva di aggravante trasformi la procedibilità da a querela a d'ufficio

  • art. 85 del d.lgs. n.150/2022

    Richiamato nel quadro della disciplina della querela e dei termini, rilevante per valutare se sia stata proposta querela entro i termini previsti dalla riforma

  • Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015

    «un significativo mutamento del quadro processuale", "incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione - tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale - e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato»

    La Corte costituzionale ha riconosciuto che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un cambiamento significativo del quadro processuale e incidere anche sul regime di procedibilità

  • Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)

    «la direttiva n. 78... non pone specifici limiti temporali all'esercizio di detto potere nell'ambito di tale fase processuale"

    La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il potere del PM di formulare nuove contestazioni in dibattimento non va soggetto a limiti temporali legati alla fonte degli elementi e che l'eventuale omissione iniziale non preclude la successiva contestazione nel dibattimento

  • Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023

    Ribadisce che il giudice del dibattimento deve provvedere sul capo d'imputazione come modificato e non può negare al PM la contestazione suppletiva ritendendola tardiva

  • Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023

    Si è affermato che, anche in presenza del decorso del termine per la querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. citato, il PM può modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può formulare contestazioni suppletive di reato concorrente o di circostanze aggravanti in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., anche se gli elementi sono preesistenti alle indagini preliminari
  • Il giudice non può escludere a priori la validità della contestazione suppletiva per "tardività": deve invece decidere sul capo d'imputazione così modificato; l'omissione o il rifiuto costituiscono vizio rilevante e possono essere causa di annullamento
  • Va distinta la procedibilità dalla prescrizione: il termine per proporre querela (o la trasformazione del regime di procedibilità) non si confonde con i termini di prescrizione e non autorizza il giudice a impedire la modifica dell'imputazione
  • Se la contestazione suppletiva determina il passaggio da reato procedibile a querela a reato procedibile d'ufficio (per esempio per una aggravante che qualifica il bene come pubblico servizio), il PM ha il potere-dovere di proseguire l'azione penale e il giudice deve valutare la responsabilità sulla base della nuova contestazione
  • La difesa conserva tutte le garanzie: può chiedere termini per contraddire la nuova contestazione, proporre prove, chiedere riti alternativi ove ammessi; il corretto bilanciamento tra obbligatorietà dell'azione penale e contraddittorio difensivo richiede che la modifica sia gestita in udienza e non preclusa d'ufficio
  • Se il giudice impedisce illegittimamente la contestazione suppletiva, il rimedio principale del PM è l'impugnazione con ricorso per cassazione per violazione di legge, con possibile annullamento e trasmissione ad altro collegio

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