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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Socio accomandante - Omessa dichiarazione del reddito di partecipazione - Dichiarazione della società non allegata all'avviso di accertamento - Difetto di motivazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui gli era stato imputato un reddito di partecipazione di 32.586 euro non dichiarato. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione e per mancata allegazione della dichiarazione della società, che l'Amministrazione non avesse provato adeguatamente la pretesa, che la responsabilità del socio accomandante fosse limitata alla quota conferita ai sensi dell'art. 2313 c.c. e che non fosse dovuta la sanzione poiché aveva percepito soltanto una pensione INPS.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha stabilito che l'accertamento riguardava l'omessa dichiarazione di un reddito di partecipazione risultante dalla dichiarazione già presentata dalla società, e non un maggior reddito derivante da una rettifica del reddito societario. Pertanto, la dichiarazione della società non doveva essere allegata all'avviso, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa. Il socio accomandante deve dichiarare la quota di reddito imputata per trasparenza, anche se gli utili non sono stati materialmente distribuiti. L'art. 2313 c.c. limita la responsabilità per i debiti sociali, non l'obbligo personale del socio di pagare l'IRPEF sul proprio reddito di partecipazione. Sono state respinte tutte le eccezioni del contribuente ed egli è stato condannato alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 6.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi efficacemente. Nel caso concreto non era necessaria l'allegazione della dichiarazione della società, poiché l'accertamento si fondava sul reddito di partecipazione dichiarato dalla società stessa.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    La motivazione per relationem può essere sufficiente quando il contribuente ha la possibilità di conoscere l'atto richiamato e i suoi elementi rilevanti.

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili. Il socio deve quindi dichiarare la propria quota di reddito.

  • Art. 1 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura; il reddito di partecipazione costituisce quindi reddito personale del socio.

  • Art. 1, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    L'esonero dalla dichiarazione per chi possiede esclusivamente redditi soggetti a ritenuta alla fonte non opera quando il contribuente possiede anche redditi di partecipazione in società di persone.

  • Art. 2320, comma 3, c.c.

    Il socio accomandante dispone di poteri di controllo sulla gestione e sulla documentazione societaria. Tali poteri, secondo la sentenza, comportano anche un dovere di informarsi sull'ammontare del reddito partecipativo da dichiarare.

  • Art. 2313 c.c.

    La responsabilità limitata del socio accomandante riguarda le obbligazioni sociali e non limita l'obbligo personale del socio di assoggettare a IRPEF la quota di reddito attribuitagli.

  • Art. 2261 c.c.

    Il potere del socio di consultare la documentazione sociale consente, secondo la giurisprudenza richiamata, di ritenere adeguata anche la motivazione per relationem dell'accertamento notificato al socio.

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 25296 del 28 novembre 2014

    "In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari ... è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato"

    L'atto societario richiamato non deve necessariamente essere allegato all'avviso notificato al socio se quest'ultimo può conoscerlo attraverso i propri poteri di accesso alla documentazione sociale.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, il reddito dichiarato dalla società viene imputato fiscalmente ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se gli utili non sono stati effettivamente distribuiti.
  • Il socio accomandante è tenuto a dichiarare il reddito di partecipazione; la sua mancata partecipazione alla gestione ordinaria non esclude tale obbligo.
  • La mancata allegazione della dichiarazione societaria non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se l'avviso espone già in modo chiaro origine, importo e criterio di calcolo della pretesa.
  • È importante distinguere tra omessa dichiarazione del reddito societario già dichiarato e maggior reddito derivante da una rettifica della dichiarazione della società: le due fattispecie possono avere differenti esigenze motivazionali.
  • La responsabilità limitata dell'accomandante per i debiti della società non limita la sua responsabilità fiscale personale per l'IRPEF dovuta sulla quota di reddito imputata.
  • La presenza di una pensione già assoggettata a ritenuta non esonera dalla dichiarazione quando il contribuente possiede ulteriori redditi di partecipazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento occorre dimostrare una concreta insufficienza della motivazione o un'effettiva lesione del diritto di difesa, non limitarsi a rilevare l'assenza di allegati.

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