Sentenza del 12/03/2015 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni relative all'avviso di accertamento n. RL 5040400317, riguardante IRPEG e IVA per l'anno d'imposta 2003. L'Ufficio ha sostenuto che la sentenza fosse insufficientemente motivata e che avesse erroneamente riconosciuto obiettive condizioni di incertezza normativa. Il contribuente ha invece sostenuto che gli introiti derivanti dai videogiochi dovessero essere trattati secondo il regime previsto per i circoli ricreativi sotto i limiti di legge, con imposizione esclusivamente a carico del gestore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto che il rapporto tra il titolare degli apparecchi da gioco e il soggetto che ne consente l'installazione nei propri locali costituisse una prestazione di servizi onerosa, comprendente, tra l'altro, energia elettrica, custodia, pulizia e assistenza tecnica. La remunerazione, anche se determinata mediante divisione pro-quota degli incassi, è stata considerata imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette. Non essendovi obiettive condizioni di incertezza normativa, le sanzioni sono state dichiarate dovute. La sentenza di primo grado è stata riformata solo su tale punto; per la complessità della controversia, le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle disposizioni alle quali si riferiscono
La non punibilità per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che tale incertezza non sussistesse.
Art. 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce
La Commissione tributaria può disapplicare le sanzioni tributarie quando la violazione sia effettivamente giustificata da obiettive condizioni di incertezza normativa. La disposizione non si applica quando la disciplina consente di qualificare con sufficiente chiarezza l'operazione.
Art. 36, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'Agenzia ha dedotto l'erroneità e l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice avesse deciso sulle sanzioni senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- Quando un soggetto consente l'installazione di apparecchi da intrattenimento nei propri locali e fornisce servizi accessori come energia, custodia, pulizia o assistenza, il rapporto può essere qualificato come prestazione di servizi onerosa e non come attività esente.
- La determinazione del compenso mediante ripartizione degli incassi non esclude la natura commerciale e imponibile del corrispettivo.
- L'esistenza di una controversia interpretativa o la complessità della materia non bastano, da sole, a escludere le sanzioni: occorre dimostrare una concreta e oggettiva incertezza sulla portata della disciplina fiscale.
- La disapplicazione delle sanzioni è distinta dalla decisione sull'imposta: anche quando una sentenza di primo grado esclude le sanzioni, l'Amministrazione può impugnare autonomamente tale statuizione.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere il soggetto passivo del prelievo sugli apparecchi da gioco dal soggetto che mette a disposizione i locali e presta servizi al gestore; quest'ultimo può essere assoggettato alle imposte sui corrispettivi ricevuti.
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