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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Como

SANZIONI - CONDOTTA FRAUDOLENTA DI TERZI - DISAPPLICAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le sanzioni sono state disapplicate, poiché l'inosservanza degli obblighi fiscali è stata ritenuta conseguenza unicamente della frode di terzi e non di un comportamento negligente o colpevole del soggetto sanzionato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni tributarie per l'inosservanza di adempimenti fiscali. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità sanzionatoria richiede non solo una condotta cosciente e volontaria, ma anche colpevole, ossia rimproverabile almeno a titolo di negligenza. Nel caso esaminato, l'inadempimento sarebbe dipeso esclusivamente dalla condotta fraudolenta di terzi, senza una colpa imputabile al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Ai fini della responsabilità, occorre che l'azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche colpevole

    La responsabilità per la sanzione tributaria presuppone una condotta volontaria accompagnata almeno da negligenza. La mera verificazione dell'inadempimento non è sufficiente se esso deriva esclusivamente dalla frode di terzi e non è rimproverabile al contribuente.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non possono essere applicate automaticamente per il solo fatto che un adempimento non sia stato eseguito: deve essere dimostrata anche la colpevolezza del contribuente.
  • La frode di terzi può escludere la responsabilità sanzionatoria quando costituisce la causa esclusiva dell'inadempimento e il contribuente non abbia agito con negligenza.
  • Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni, il contribuente deve documentare sia la condotta fraudolenta del terzo sia l'assenza di omissioni, imprudenza o carenze di controllo a lui imputabili.
  • La buona fede o l'assenza di colpa non escludono necessariamente l'obbligo tributario principale, ma possono impedire l'applicazione delle relative sanzioni.

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