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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 164 - Corte di Giustizia CEE

Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) - Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'assistenza e la previdenza sociale - Nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale" - Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato - Esclusione dall'esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE per i servizi consistenti nella messa a disposizione di infermieri e infermieri geriatrici presso istituti di cura e prestatori di assistenza domiciliare riconosciuti. Sosteneva che tali prestazioni fossero strettamente connesse all'assistenza e alla previdenza sociale e che il carattere sociale degli istituti utilizzatori potesse estendersi alla società somministratrice o al personale infermieristico. Il giudice ha distinto tra l'attività assistenziale svolta dagli infermieri presso gli istituti e la diversa prestazione fornita dalla società, consistente nella mera messa a disposizione del personale.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che né il personale infermieristico dipendente, anche se munito di diploma di Stato e operante a favore di persone bisognose di cure, né la società di somministrazione che mette tale personale a disposizione di istituti sociali rientrano nella nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE. L'esenzione non può quindi essere applicata alla prestazione autonoma di somministrazione di personale. La seconda questione, relativa all'indispensabilità della messa a disposizione del personale ai sensi dell'articolo 134, lettera a), non è stata esaminata perché resa irrilevante dalla risposta alla prima questione. La tassazione con aliquota IVA ordinaria è stata pertanto confermata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera g)

    le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale [...] effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale

    L'esenzione richiede cumulativamente che la prestazione sia strettamente connessa all'assistenza o alla previdenza sociale e che sia resa da un ente pubblico o da un organismo riconosciuto dallo Stato come avente carattere sociale. La messa a disposizione di personale, considerata autonomamente, non è una prestazione sociale di interesse pubblico e non consente di acquisire automaticamente tale qualifica.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 134, lettera a)

    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione [...] se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate

    La Corte non ha applicato né interpretato concretamente questa disposizione, poiché ha ritenuto preliminarmente insussistente il requisito soggettivo dell'organismo riconosciuto come avente carattere sociale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 9 e 10

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente [...] un'attività economica

    Il personale dipendente non costituisce, per i servizi resi nell'ambito del rapporto subordinato, il soggetto che effettua autonomamente la prestazione ai fini IVA. La prestazione rilevante della controversia era quindi quella della società datrice di lavoro, ossia la somministrazione di personale.

  • Umsatzsteuergesetz, articolo 4, punto 16, lettera k)

    Sono esentati [...] i servizi strettamente connessi con la gestione di istituti per l'assistenza o la cura di persone bisognose di assistenza

    La normativa tedesca collegava l'esenzione alle prestazioni rese da determinati istituti assistenziali e non alle società che svolgono attività di somministrazione di manodopera. La ricorrente non gestiva un istituto di cura e non rientrava quindi nella categoria prevista.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA per attività sociali devono essere interpretate restrittivamente, pur senza comprometterne la finalità sociale.
  • Il fatto che il personale fornito sia qualificato e svolga materialmente attività infermieristica non basta a estendere l'esenzione alla società che lo somministra: occorre valutare la prestazione effettivamente fatturata.
  • La qualifica sociale dell'ente utilizzatore non si trasferisce automaticamente al fornitore esterno di personale o servizi.
  • Per ottenere l'esenzione non è sufficiente dimostrare che il servizio sia utile o indispensabile all'assistenza; devono essere soddisfatti anche i requisiti soggettivi relativi al riconoscimento dell'organismo da parte dello Stato membro.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra assistenza sanitaria o sociale resa direttamente al beneficiario e servizi commerciali strumentali, come intermediazione, fornitura o somministrazione di personale, che normalmente restano imponibili salvo uno specifico riconoscimento normativo.

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