Sentenza del 12/03/2015 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Avviso di Accertamento in materia di IRES - IVA - IRAP - Mancata applicazione art.1, comma 460-466, Legge 311/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha contestato l'avviso di accertamento in materia di IRES, IVA e IRAP, sostenendo che l'Ufficio non avesse applicato il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1, commi 460-466, della legge n. 311/2004. Tale disciplina riconosce alle cooperative a mutualità prevalente un trattamento agevolato, assoggettando a IRES una quota pari al 30% degli utili. L'Ufficio non avrebbe dimostrato che la società avesse una natura diversa da quella mutualistica prevalente o che svolgesse l'attività senza rispettare i requisiti della mutualità prevalente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto la tesi della cooperativa e ha ritenuto applicabile l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 460-466, della legge n. 311/2004. In assenza di una prova contraria da parte dell'Ufficio circa la diversa natura societaria o l'assenza della mutualità prevalente, la cooperativa regolarmente iscritta nell'albo deve essere assoggettata a IRES secondo il regime agevolato, nella misura del 30% degli utili. L'avviso di accertamento è quindi risultato infondato, almeno nella parte relativa alla mancata applicazione dell'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 1, commi 460-466, legge n. 311/2004
Le cooperative a mutualità prevalente sono assoggettate a IRES nella misura del 30% degli utili.
Il beneficio fiscale spetta alla cooperativa a mutualità prevalente regolarmente iscritta nell'apposito albo, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri concretamente la perdita dei requisiti mutualistici o la diversa natura societaria.
Massime di principio
- L'iscrizione della cooperativa nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente costituisce un elemento rilevante per l'applicazione del regime fiscale agevolato.
- L'Amministrazione finanziaria non può disapplicare l'agevolazione sulla base di una semplice contestazione generica: deve dimostrare la mancanza dei requisiti di mutualità prevalente o lo svolgimento di attività incompatibili con tale qualifica.
- In presenza dei requisiti formali e sostanziali della mutualità prevalente, l'imposizione deve essere determinata secondo il regime agevolato previsto dalla legge n. 311/2004.
- La cooperativa che intende beneficiare dell'agevolazione deve comunque conservare la documentazione relativa all'iscrizione all'albo, all'attività mutualistica svolta e al rispetto dei requisiti statutari e contabili.
- La decisione riguarda principalmente l'applicazione dell'agevolazione ai fini IRES; per eventuali contestazioni relative a IVA e IRAP occorre verificare autonomamente i presupposti e le specifiche motivazioni dell'accertamento.
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