Cassazione Civile, Ordinanza n. 05335/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
A seguito di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, fondato sulla disponibilità di autovetture e motocicli, sulla comproprietà di un immobile e sulle rate di un mutuo, al contribuente veniva attribuito un reddito superiore a quello dichiarato, con irrogazione di sanzioni. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo non superata la presunzione di capacità contributiva: le allegazioni su contributi economici di familiari e sulla mancata percezione di stipendi per attività lavorativa svolta per due società erano ritenute prive di adeguati riscontri e, quanto ai compensi non percepiti, inidonee a integrare l'esimente della forza maggiore. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse donazioni indirette dei familiari e quindi la provenienza non reddituale delle somme impiegate per il mantenimento dei beni; contestava inoltre la quantificazione delle spese di gestione dell'auto, il rilievo del possesso del veicolo acquistato con mutuo, la valutazione della casa di abitazione come indice di capacità contributiva, l'errore nel calcolo delle rate del mutuo e l'omesso rilievo del pagamento delle rate da parte del padre fideiussore. 2) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997, assumendo che la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute dai datori di lavoro integrasse forza maggiore e lo esentasse dalle sanzioni.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva nei giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001, e rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, non più consentita in cassazione; inoltre le censure sulla motivazione non sono deducibili nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è ritenuto infondato perché la forza maggiore in materia di sanzioni tributarie richiede un evento imponderabile che annulli la coscienza e volontà dell'agente, mentre la crisi di liquidità o la mancata riscossione di crediti di lavoro non bastano di per sé, e il contribuente non ha provato di avere inutilmente esperito tutte le possibili azioni per reperire le risorse necessarie. Le spese sono poste a carico del ricorrente e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo sulla base di spese e indici di capacità contributiva.
art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973
Il contribuente può vincere la presunzione di capacità contributiva solo fornendo prova contraria idonea; la censura che mira a rivalutare le prove è inammissibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
L'esimente della forza maggiore richiede un evento imponderabile e inevitabile che annulli la coscienza e volontà della condotta; la mera crisi di liquidità non basta.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
Per i giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta alle Agenzie fiscali, non al Ministero.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel testo unico spese di giustizia la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Richiamato implicitamente nel tema della prova contraria e dell'onere probatorio a carico del contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio su accertamento sintetico fondato sul redditometro, il contribuente può superare la presunzione legale relativa di capacità contributiva solo con prova contraria concreta, specifica e documentalmente riscontrata della provenienza non reddituale delle risorse impiegate.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove: se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio, essa è inammissibile.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è soltanto quello nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più proponibile una doglianza di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Ai fini dell'esimente della forza maggiore nelle sanzioni tributarie non basta una situazione di crisi di liquidità o il mancato pagamento da parte di terzi: occorre un evento esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia reso inevitabile la violazione nonostante tutte le possibili iniziative diligenti del contribuente.
- Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1 gennaio 2001 la legittimazione passiva spetta alle Agenzie fiscali; il Ministero dell'Economia e delle Finanze è privo di legittimazione processuale salvo ipotesi diverse non ricorrenti.
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