Cassazione Civile, Sentenza n. 16512/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente procedimento ex legge n. 89/2001 (c.d. procedimento Pinto). Dopo rigetto iniziale e successiva opposizione respinta, la Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva accolto il ricorso e liquidato a ciascun ricorrente €2.000 oltre interessi, nonché onorari di lite liquidati con distrazione: €250 per la fase monitoria davanti al consigliere designato e €900 per il giudizio di legittimità. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi: (1) omissione della corte di rinvio nella regolamentazione delle spese relative all'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 e delle spese del giudizio di rinvio (violazione art. 91 c.p.c.); (2) errata applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi della fase monitoria, sostenendo che andasse applicata la tabella n. 12 del d.m. n.55/2014 con un minimo di €510 e che andasse riconosciuto un aumento del compenso per plurimi assistiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato, nei limiti del motivo accolto, il decreto della Corte d'appello di Perugia, rinviando la causa alla stessa corte in diversa composizione affinché provveda anche alla regolamentazione delle spese dell'opposizione e delle spese del giudizio di rinvio e per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella n. 8 ("procedimenti monitori") del d.m. n. 55/2014 per la fase davanti al consigliere designato; la liquidazione di €250 è congrua rispetto ai minimi previsti (valore medio decurtato) e non è stato possibile riconoscere l'aumento per pluralità di assistiti senza specifica motivazione della corte di merito. Inoltre la Corte ha precisato che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
Regola il procedimento per l'equa riparazione (Pinto). La Corte richiama le sue norme per definire la natura del procedimento monitorio davanti al consigliere designato e la possibilità di opposizione; in particolare il richiamo agli artt. 1° e 2° comma dell'art. 640 c.p.c. e il 6° comma dell'art. 3 sono utilizzati per spiegare la specificità procedurale.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio è tenuto a provvedere anche alla regolamentazione delle spese riferite a tutte le fasi del giudizio di merito, comprese l'opposizione ex art. 5-ter e le spese del rinvio, dovendo applicare il principio della soccombenza unitariamente all'esito finale.
Citato in relazione ai parametri per la liquidazione dei compensi con riferimento ai decreti ministeriali sulle tabelle professionali; la Corte lo usa per collegare l'autorità regolamentare (d.m.) alla determinazione dei compensi.
allegato: tabella n. 8 (procedimenti monitori)
La Corte ritiene applicabile la tabella n. 8 ai procedimenti monitori dinanzi al consigliere designato ex legge 89/2001; la tabella definisce i minimi e i valori medi e consente, entro i margini regolamentari, alla corte di liquidare importi anche decurtati.
d.m. n. 37/2018 (d.m. 8.3.2018, n. 37)
Aggiornamento normativo delle tabelle cui la Corte dà rilievo ratione temporis per la valutazione dei minimi e delle eventuali riduzioni applicabili.
Richiamato per evidenziare i profili comuni tra procedimento d'ingiunzione e prima fase del procedimento Pinto, ma la Corte osserva che la mancata richiamazione del 3° comma nella legge 89/2001 non è determinante per la scelta della tabella di riferimento.
Prevede la possibilità discrezionale di aumentare il compenso unico in presenza di pluralità di soggetti; la Corte osserva che l'aumento è rimesso alla valutazione del giudice e che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare il mancato apprezzamento motivazionale della corte di merito.
La Corte precisa che il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato previsto dal d.p.r., richiamando precedente orientamento delle Sezioni Unite.
Cass. 18.6.2003, n. 9690
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito.
Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915
Precedente richiamato in tema di esclusione del contributo unificato per il giudizio Pinto, confermando la stessa soluzione applicata nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio deve provvedere alla regolamentazione delle spese riferite a tutte le fasi del processo di merito (incluse opposizione ex art. 5-ter e spese del rinvio), anche d'ufficio, applicando il principio della soccombenza unitario rispetto all'esito finale.
- Per la fase innanzi al consigliere designato in procedimenti ex legge n. 89/2001 (Pinto) è corretta l'applicazione della tabella "procedimenti monitori" (tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014) per la liquidazione dei compensi, tenendo conto delle riduzioni previste dalle disposizioni ministeriali applicabili ratione temporis.
- La richiesta di aumento del compenso per pluralità di assistiti è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede specifica motivazione della corte di merito: se non vi è motivazione, l'assalto in cassazione deve censurare tale carenza.
- Il giudizio per equa riparazione ex legge n. 89/2001 non è assoggettato al contributo unificato (art. 10 d.p.r. n. 115/2002), e quindi non è dovuto il relativo onere.
- Chi impugna la liquidazione degli onorari deve indicare espressamente il parametro tariffario ritenuto applicabile e censurare eventuali carenze motivazionali della decisione di merito qualora chieda maggiorazioni non riconosciute.
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