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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16512/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente procedimento ex legge n. 89/2001 (c.d. procedimento Pinto). Dopo rigetto iniziale e successiva opposizione respinta, la Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva accolto il ricorso e liquidato a ciascun ricorrente €2.000 oltre interessi, nonché onorari di lite liquidati con distrazione: €250 per la fase monitoria davanti al consigliere designato e €900 per il giudizio di legittimità. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi: (1) omissione della corte di rinvio nella regolamentazione delle spese relative all'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 e delle spese del giudizio di rinvio (violazione art. 91 c.p.c.); (2) errata applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi della fase monitoria, sostenendo che andasse applicata la tabella n. 12 del d.m. n.55/2014 con un minimo di €510 e che andasse riconosciuto un aumento del compenso per plurimi assistiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato, nei limiti del motivo accolto, il decreto della Corte d'appello di Perugia, rinviando la causa alla stessa corte in diversa composizione affinché provveda anche alla regolamentazione delle spese dell'opposizione e delle spese del giudizio di rinvio e per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella n. 8 ("procedimenti monitori") del d.m. n. 55/2014 per la fase davanti al consigliere designato; la liquidazione di €250 è congrua rispetto ai minimi previsti (valore medio decurtato) e non è stato possibile riconoscere l'aumento per pluralità di assistiti senza specifica motivazione della corte di merito. Inoltre la Corte ha precisato che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001

    Regola il procedimento per l'equa riparazione (Pinto). La Corte richiama le sue norme per definire la natura del procedimento monitorio davanti al consigliere designato e la possibilità di opposizione; in particolare il richiamo agli artt. 1° e 2° comma dell'art. 640 c.p.c. e il 6° comma dell'art. 3 sono utilizzati per spiegare la specificità procedurale.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Secondo la Corte, il giudice del rinvio è tenuto a provvedere anche alla regolamentazione delle spese riferite a tutte le fasi del giudizio di merito, comprese l'opposizione ex art. 5-ter e le spese del rinvio, dovendo applicare il principio della soccombenza unitariamente all'esito finale.

  • art. 2233, 2° co., cod. civ.

    Citato in relazione ai parametri per la liquidazione dei compensi con riferimento ai decreti ministeriali sulle tabelle professionali; la Corte lo usa per collegare l'autorità regolamentare (d.m.) alla determinazione dei compensi.

  • d.m. n. 55/2014

    allegato: tabella n. 8 (procedimenti monitori)

    La Corte ritiene applicabile la tabella n. 8 ai procedimenti monitori dinanzi al consigliere designato ex legge 89/2001; la tabella definisce i minimi e i valori medi e consente, entro i margini regolamentari, alla corte di liquidare importi anche decurtati.

  • d.m. n. 37/2018 (d.m. 8.3.2018, n. 37)

    Aggiornamento normativo delle tabelle cui la Corte dà rilievo ratione temporis per la valutazione dei minimi e delle eventuali riduzioni applicabili.

  • art. 640 cod. proc. civ.

    Richiamato per evidenziare i profili comuni tra procedimento d'ingiunzione e prima fase del procedimento Pinto, ma la Corte osserva che la mancata richiamazione del 3° comma nella legge 89/2001 non è determinante per la scelta della tabella di riferimento.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Prevede la possibilità discrezionale di aumentare il compenso unico in presenza di pluralità di soggetti; la Corte osserva che l'aumento è rimesso alla valutazione del giudice e che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare il mancato apprezzamento motivazionale della corte di merito.

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    La Corte precisa che il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato previsto dal d.p.r., richiamando precedente orientamento delle Sezioni Unite.

  • Cass. 18.6.2003, n. 9690

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito.

  • Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915

    Precedente richiamato in tema di esclusione del contributo unificato per il giudizio Pinto, confermando la stessa soluzione applicata nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve provvedere alla regolamentazione delle spese riferite a tutte le fasi del processo di merito (incluse opposizione ex art. 5-ter e spese del rinvio), anche d'ufficio, applicando il principio della soccombenza unitario rispetto all'esito finale.
  • Per la fase innanzi al consigliere designato in procedimenti ex legge n. 89/2001 (Pinto) è corretta l'applicazione della tabella "procedimenti monitori" (tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014) per la liquidazione dei compensi, tenendo conto delle riduzioni previste dalle disposizioni ministeriali applicabili ratione temporis.
  • La richiesta di aumento del compenso per pluralità di assistiti è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede specifica motivazione della corte di merito: se non vi è motivazione, l'assalto in cassazione deve censurare tale carenza.
  • Il giudizio per equa riparazione ex legge n. 89/2001 non è assoggettato al contributo unificato (art. 10 d.p.r. n. 115/2002), e quindi non è dovuto il relativo onere.
  • Chi impugna la liquidazione degli onorari deve indicare espressamente il parametro tariffario ritenuto applicabile e censurare eventuali carenze motivazionali della decisione di merito qualora chieda maggiorazioni non riconosciute.

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